Condominio

Ascensore, incidente imprevedibile senza colpa

di Paolo Accoti

La condotta negligente della vittima non sempre esclude la responsabilità del custode. E La Cassazione (sentenza 25837 depositata ieri, relatore Marco Rossetti) interviene sulla complessa questione della responsabilità del condominio in caso di incidente per il dislivello tra ascensore e piano.

La responsabilità del custode, in base all’articolo 2051 del Codice civile, può essere esclusa, oltre che dalla “forza maggiore”, anche dal “caso fortuito”, il quale ben può essere rappresentato dalla condotta tenuta dalla vittima dell’incidente, causa che può costituire una concausa del danno o anche causa esclusiva dello stesso.

Tuttavia ciò non significa che, una volta accertata la condotta negligente della vittima, il diritto al risarcimento del danno debba essere automaticamente ridotto o negato.

Infatti la condotta negligente, distratta, imperita o imprudente della vittima non integra necessariamente il caso fortuito, atteso che, il custode, per superare la presunzione di colpa deve, in ogni caso, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni derivanti dalla cosa. Quindi, per escludere la responsabilità del custode è necessario l’accertamento sia della condotta negligente del danneggiato, ma anche dell’imprevedibilità di quella stessa condotta da parte del custode.

Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.

La vicenda giudiziaria trae origine dalla richiesta di risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia, avanzata da un condomino inciampato nel dislivello formatosi tra il pavimento della cabina dell’ascensore e quello del piano di arresto. In primo grado la domanda veniva respinta e la Corte d’Appello di Milano confermava il rigetto poiché il dislivello «non poteva rappresentare una insidia», bensì una situazione «ricorrente e prevedibilissima» la vittima era tenuta a «verificare il piano di calpestio che va ad impegnare».

La Corte di Cassazione, invece, cassando con rinvio, premette che la «condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario»,

Conseguentemente, il solo accertamento della condotta negligente della vittima «non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode», dovendosi al riguardo accertare «(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile». Nel caso di specie, per la Cassazione, «la Corte d’Appello ha reputato sussistente una ipotesi di caso fortuito prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, ma senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode», così violando l’articolo 2051 del Codice civile. E nel nuovo esame la Corte d’appello dovràapplicare questo principio: «La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito”, ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©