Condominio

Non basta l’inerzia degli altri condòmini per configurare l’urgenza degli interventi

di Valeria Sibilio

Non è raro esercitare attività alberghiere all'interno di un complesso condominiale. Ma se i beni comuni vengono utilizzati a scopo esclusivo, possono innescarsi problematiche che sfociano inevitabilmente nelle vie giudiziarie.
La Cassazione ( sentenza 25729, depositata ieri ) ha esaminato un caso in cui un condòmino ha chiesto al Tribunale la restituzione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni compresi in un complesso condominiale al cui interno una società (condòmina anch’essa) esercitava un'attività alberghiera e aveva fatto dei lavori a suo dire urgenti, pretendendone poi il pagamento dal condominio.
Il condòmino ha instaurato giudizio di opposizione, chiedendo, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell'utilizzo esclusivo dei beni comuni. Respinta l'impugnazione, il condòmino proponeva ricorso in Cassazione, articolandolo in sei motivi, nel primo dei quali si denunciava l'errata richiesta, delle spese sostenute dalla società per il suo esclusivo godimento di parti comuni e nel ritenere sussistente il requisito dell'urgenza. La Cassazione ha ritenuto questo primo motivo fondato, in quanto il Tribunale, nonostante ritenesse che, trattandosi di un condominio, il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate dalla società alberghiera, trovasse la sua disciplina in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, aveva poi ravvisato una situazione di fatto in cui l'urgenza delle spese non poteva essere ravvisabile.
Il Tribunale, a questo proposito, richiamava l'inerzia degli altri titolari di immobili nel complesso e la “difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini”, in relazione all' “adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l'attività alberghiera”.
Gli ermellini, bocciando questa interpretazione e accogliendo il primo motivo, determinavano l'assorbimento dei restanti cinque. Cassando la sentenza impugnata, la Corte rinviava la causa, anche per le spese, al Tribunale, in persona di diverso giudice.

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