Condominio

Stop ai fondi per saldare i debiti dei morosi

di Paolo Accoti

In mancanza di una deliberazione adottata all'unanimità dei partecipanti al condominio, non è possibile costituire un «fondo» con il quale fare fronte alle morosità di alcuni condòmini. Lo afferma il Tribunale di Milano nella sentenza del 18 settembre 2017 .
Infatti, salvo diversa convenzione assunta concordemente tra i partecipanti alla comunione – legittima manifestazione dell'autonomia contrattuale dell'assemblea –, le spese condominiali devono essere ripartite proporzionalmente, secondo i criteri fissati dall'art. 1123 Cc.
Pertanto, deliberare la costituzione di un fondo cassa speciale, per sopperire al mancato versamento delle quote condominiali da parte di alcuni condòmini, così facendolo gravare esclusivamente su quelli in regola con i pagamenti, nei fatti, comporta una diversa ripartizione delle quote condominiali, e tanto, in violazione del dettato legislativo.
Questo il principio stabilito dal Tribunale di Milano, nella sentenza pubblicata in data 18 settembre 2017.
Un condomino propone impugnativa avverso due delibere assembleari, adottate in assenza dello stesso, rispettivamente, in data 15/06/2015 e 5/10/2015, con le quali sono stati approvati i bilanci preventivi e i relativi piani di riparto delle spese condominiali, in cui sono stati inclusi dei fondi da suddividere tra i condòmini al fine di fronteggiare le morosità di altri.
Resiste in giudizio il condominio contestando la domanda e insistendo per il rigetto. Eccepisce anche la cessazione della materia del contendere in relazione alla prima delibera, siccome integralmente sostituita dalla seconda.
Dall'esame degli atti emerge che «l'assemblea del Condominio convenuto, in data 15/06/2015 deliberava un “fondo liquidità servizi comuni” nella misura di Euro 20.000,00; successivamente, in data 5/10/2015, l'assemblea dello stesso deliberava di eliminare la predetta voce dal bilancio preventivo e nello stesso tempo approvava un nuovo capitolo di spesa di Euro. 17.000,00 per far fronte alle spese relative alle azioni esecutive da porre in essere contro i morosi e, contestualmente, aumentava di Euro 3.000,00 il capitolo di spesa inerente le manutenzioni».
Ciò posto, dalla deliberazione originaria, si evince che «il fondo liquidità servizi comuni è stato istituito per far fronte al debito delle quote condominiali dei condomini morosi ripartendo lo stesso tra tutti gli altri condomini. Rilevano a tali fini: la pacifica esistenza di una morosità rilevante e le previsione espresse in delibera della necessità di fare fronte alla morosità e di provvedere a “non suddividere la morosità delle bollette sui morosi”; nonché di dare impulso alle azioni giudiziarie per il recupero dei crediti condominiali nei confronti degli stessi morosi; l'accantonamento per la annualità precedente di un fondo di Euro.30.000,00 avente analoga denominazione come risultante dal consuntivo 2014/2015, in atti».
Tanto detto, «ne consegue che, proprio per gli elementi sopra evidenziati, con tale fondo si è così determinata una ripartizione di fatto tra i condomini non morosi del debito determinato dalle morosità, senza il consenso unanime di tutti i condomini e senza la necessità improrogabile di far fronte ad azioni esecutive dei creditori, in mancanza di prova contraria sul punto».
Una tale ripartizione, in mancanza di unanime consenso, viola i criteri di proporzionalità fissati nell'art. 1123 Cc, «e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; invece, nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre “aliunde” somme - come nel caso di aggressione “in executivis” da parte di creditore del condominio, in danno di parti comuni dell'edificio - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo - cassa “ad hoc”, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva; conseguentemente sorge in capo al condominio e non ai singoli condomini morosi l'obbligazione di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo percepite, dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri. (Cass. civ. Sez. II, 15/11/2001, n. 13631; Cass. civ. Sez. II, 18/04/2014, n. 9083)».
Pertanto, accerta la illegittimità della delibera assembleare del 15/06/2015 e dichiara la cessazione della materia del contendere sul punto, il Tribunale rigetta le altre le domande formulate da parte attrice e compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite e di mediazione.

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