Condominio

Va provata la consegna dell’avviso di giacenza

di Paolo Accoti

Il condominio deve provare anche la consegna dell’avviso di giacenza della convocazione assembleare. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21311/2017.

Nell’ipotesi, non infrequente, di destinatario assente all’atto della consegna dell’avviso di convocazione a mezzo posta raccomandata, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, ai sensi dell’articolo 1335 del Codice civile, è dal momento in cui la comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario, sia pure assente, che la stessa entra nella sfera di conoscenza del ricevente; in particolare, ciò avviene dal tempo del rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale ( Cassazione, sentenza 16330/2016).

Tuttavia, si legge nella sentenza, quando la data di rilascio dell’avviso di giacenza viene contestata, «sarebbe stato onere del Condominio di provare, oltre la avvenuta spedizione dell’avviso di convocazione, anche la consegna dell’avviso di giacenza del plico raccomandato contenente la convocazione per la riunione assembleare. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, l’onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l’assemblea condominiale grava sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l’invalidità dell’assemblea la prova negativa dell’inosservanza di tale obbligo».

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