Condominio

Tabelle di spesa, cambi a maggioranza

di Marco Marchiani

La questione della variazione della tabella millesimale resta al centro delle discussioni nelle Aule dei Tribunali. L’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile prevede infatti che occorra l’unanimità dei condòmini; ma, precisa il secondo comma dello stesso articolo, la variazione può avvenire anche a maggioranza qualificata, in caso di sopraelevazioni, incremento di superfici, incremento o diminuzione di unità immobiliari.

La sentenza 5094/17 del Tribunale di Milano (relatore Caterina Spinnler) fornisce però una particolare interpretazione: i primi due commi dell’articolo in questione (approvazione all’unanimità salvo deroghe espresse) si riferirebbero ai cosiddetti millesimi di proprietà, mentre il terzo comma che dispone «le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica e la variazione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali», si riferirebbe invece ai soli millesimi di ripartizione delle spese.

Per questo motivo la modificazione dei valori millesimali relativi al riparto delle spese potrebbe essere sempre attuata con la maggioranza qualificata (maggioranza dei presenti e di almeno 500 millesimi) purché non si deroghi ai criteri legali. Questo nuovo principio vale, ovviamente, nel solo caso in cui i nuovi criteri di ripartizione stiano nell’ambito della disposizioni di legge in materia, perché diversamente si andrebbero a violare i diritti soggettivi dei singoli condomini, e quindi sarebbe comunque necessaria l’unanimità.

La variazione dei millesimi di proprietà, di conseguenza, per il Tribunale di Milano, dovrebbe avvenire sempre all’unanimità, con l’eccezione di cui al terzo comma.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©