Condominio

Il condominio ha diritto di vedere gli atti di gara per l’assegnazione di case ai rifugiati

di Giueppe Bordolli

Qualora un comune abbia messo a disposizione di un'associazione diverse unità immobiliari facenti parte di un caseggiato, per consentirne la partecipazione alla procedura indetta dalla prefettura per l'affidamento del servizio di accoglienza di stranieri richiedenti protezione internazionale, la collettività condominiale, a tutela dei propri interessi, è pienamente legittimata a prendere visione degli atti della procedura di gara.
È questo il principio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4784/2017.
La vicenda prendeva l'avvio quando gli abitanti di un caseggiato apprendevano dal comune che otto unità immobiliari del condominio erano state poste a disposizione di un'associazione culturale per consentirne la partecipazione alla procedura indetta dalla prefettura per risolvere il problema dell'accoglienza di migranti richiedenti protezione internazionale.
Tale notizia allarmava la collettività condominiale che, con l'evidente scopo di tutelare i propri interessi, presentava apposita istanza alla prefettura per prendere visione degli atti della procedura. La richiesta, però, veniva respinta per mancanza, da parte dei condomini, di un interesse diretto, concreto e attuale, nella vicenda.
Di conseguenza il condominio impugnava la decisione davanti al Tar Lombardia che ordinava alla prefettura l'esibizione dei documenti richiesti, riconoscendo l'esistenza di valide ragioni per consentire ai condòmini, proprietari degli alloggi compresi nel caseggiato, la visione dei documenti richiesti.
Il Ministero dell'interno, allora, proponeva appello davanti al Consiglio di Stato, sottolineando come la domanda di accesso costituisse un'illecita forma di controllo dell'attività istituzionale dell'amministrazione, priva di utilità per i condòmini che, in sede giudiziale, avrebbero potuto opporsi alla destinazione ad accoglienza migranti degli appartamenti, anche senza conoscere gli atti della procedura di gara.
Secondo il Consiglio di Stato, che ha dato ragione al condominio, all'amministrazione che detiene i documenti non è consentito sostituirsi indebitamente al privato interessato nella valutazione delle modalità, naturalmente libere, di salvaguardia dei propri interessi.
In ogni caso ha evidenziato il palese interesse della collettività condominiale per i documenti di cui ha richiesto l'accesso, non potendosi negare certo l'importanza di una verifica dei dati identificativi dell'associazione e, soprattutto delle dichiarazioni rese per attestare la certificazione urbanistica e sanitaria degli appartamenti a disposizione.
Del resto tali informazioni sono fondamentali per verificare la compatibilità dell'accoglienza dei migranti con l'esistenza di strutture adeguate per ricevere un numero elevato di persone straniere bisognose di assistenza (alimentare, sanitaria ed amministrativa), nonché per tutelare in via giudiziale la destinazione degli immobili (ad uso abitativo, o ufficio o studio professionale), prevista in un regolamento condominiale o reagire contro probabili immissioni intollerabili.

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