Condominio

Scarico a parete, per il Tar si può

di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

Il punto di partenza sono la legge 90/2013 ed il successivo Dlgs 102/ 2014, n. 102, che quattro anni fa hanno ridisegnato le regole per lo scarico a parete dei generatori di calore a gas (modificando l'articolo 5 del Dpr 412/93) e hanno introdotto importanti eccezioni per chi, abitando in un palazzo suddiviso in più unità immobiliari e in presenza di una canna fumaria collettiva non più a norma, non abbia la possibilità di convogliare in sicurezza i fumi sul tetto. Il principio è stato fatto proprio da una recente sentenza del Tar di Milano (01808/2017) : un pronunciamento che mette un punto fermo ed è destinato, per questo, a fare “storia” nel mondo degli installatori e degli amministratori di condominio.

Il caso è quello del proprietario di un appartamento che - dovendo sostituire una vecchia caldaia installata su una canna fumaria collettiva e avendo verificato che quest'ultima non era più idonea - ha chiesto al condominio di procedere ad effettuare i dovuti lavori di adeguamento. In assenza, tuttavia, di riscontri concreti, il proprietario ha deciso di scollegarsi dalla canna fumaria generale, installando nel rispetto della normativa in vigore una caldaia tipo C a condensazione e a bassi NOx con scarico a parete.

A fronte di questa situazione e anche a seguito delle contestazioni sollevate da parte di altri condòmini (in particolare del proprietario dell'alloggio ubicato sopra a quello in cui era avvenuta l'installazione del sistema) è intervenuto il Comune di Gallarate. E ha emesso un'ordinanza per vietare lo scarico a parete.

Tale atto è stato, però, annullato dal Tribunale amministrativo regionale di Milano. Che non solo ha accolto il ricorso del proprietario della caldaia con scarico a parete per «Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DPR n. 412 del 26 agosto 1993» e per «eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per motivazione illogica, carente e contraddittoria», ma ha anche condannato il Comune e il condominio al pagamento delle spese processuale e alle spese accessorie. «Ciò che è accaduto - commenta Giorgio Bighelli, esperto della e-training Srl - è un caso da manuale -. Il principio che è stato affermato nella sentenza d el Tar altro non è che la riaffermazione di una norma del Dlgs 102/2014 già fissata in questi termini, ma che qualcuno si ostinava a ignorare».

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