Condominio

I paletti per mettere la canna fumaria sulla facciata

di Domenico Cigna

Il Tribunale di Milano, con sentenza 5088/2017 ,è tornato ad occuparsi di un argomento spesso dibattuto nelle aule giudiziarie in materia di condominio e cioè del diritto di un singolo condomino di installare, sulla facciata del fabbricato, una canna fumaria.

Nel caso esaminato dal Tribunale, l’assemblea dei condomini si era espressa negativamente ed il condòmino interessato aveva impugnato la delibera.

Il Tribunale, nella sua decisione, ha fatto riferimento ai principi giurisprudenziali ormai consolidati, ribadendo l’applicabilità, al caso in questione, dell’articolo 1102 del Codice civile, in base al quale ogni condòmino ha diritto di utilizzare le parti comuni (nella fattispecie la facciata del fabbricato) per proprie esigenze purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso e (articolo 1120) non vada ad alterare il decoro architettonico o a pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato.

Ove tali limiti vengano rispettati la canna fumaria può essere installata senza necessità di alcuna autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea. Peraltro esisterà comunque il diritto dei condòmini di opporsi alla installazione ove si dovessero superare i limiti fissati dalla legge o dal regolamento di condominio “contrattuale”.

Nel caso esaminato il Tribunale ha accertato, a seguito di una consulenza tecnica, che la soluzione tecnica prospettata dal condòmino che voleva procedere alla installazione della canna fumaria non appariva funzionale e, quindi, che la assemblea, in tal caso, aveva il diritto di opporsi a tale iniziativa. Tuttavia nela stessa Ctu si individuava una diversa soluzione tecnica, che consentiva l’installazione della canna fumaria senza ledere i diritti degli altri condomini. E il Giudice ha statuito che, seguendo tali indicazioni tecniche, la installazione sarebbe risultata consentita.

Sul punto la giurisprudenza, pur ritenendo tali regole applicabile anche tra i condòmini di un edificio, specifica tuttavia che, in caso di contrasto con le regole dettate in tema di condominio, sono queste ultime a prevalere. E così la sentenza della Cassazione 4936/2014 ha stabilito che, se in giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del Codice civile, deve ritenersi legittima l’installazione di una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale anche se risulti a ridosso di un terrazzo di proprietà privata, in violazione alle normative sulle distanze.

La stessa sentenza ha escluso l’applicabilità della disciplina fissata dall’articolo 907 del Codice civile sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, dal momento che la canna fumaria non va considerata una costruzione ma un semplice accessorio di un impianto.

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