Condominio

Convocazione valida dopo 5 giorni dall’arrivo al destinatario

di Edoardo Valentino

La Cassazione si pronuncia in materia di validità della convocazione all'assemblea condominiale e, in particolare modo, su come si debba calcolare il termine per il decorso dei cinque giorni previsti dalla legge per informare il condominio della convocazione.
Il caso oggetto del presente commento aveva origine quando un condomino impugnava una delibera assembleare affermando l'invalidità della stessa in ragione del mancato rispetto del termine di convocazione. La questione ègià stata affrontata, con esiti diversi ( si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 27 dicembre 2016 ), tanto che il procuratore Alberto Celeste aveva chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.
Tale termine, in particolare, era da ricercarsi nell'ultimo comma dell'articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile (nella formulazione precedente alla riforma della Legge 220 del 2012) che affermava “L`avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l`adunanza”.
A detta del ricorrente, nel caso in questione il termine non sarebbe stato rispettato dato che l'avviso di convocazione era stato consegnato a mezzo posta quando lo stesso non era in casa e quindi, invece della convocazione, era stato lasciato un avviso di ricevimento postale.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, accoglieva l'impugnazione.
Il condominio, quindi, agiva in sede di appello domandando il riesame della questione.
Nuovamente, la Corte d'Appello, a conferma della tesi del primo giudice, considerava fondata l'impugnazione, ritenendo che la tempestività della convocazione non fosse provabile dal condominio.
Il condominio, vista la doppia soccombenza, agiva in Cassazione.
La Suprema Corte, con la sentenza numero 23396 del 6 ottobre 2017, accoglieva il ricorso e sovvertiva quindi il ragionamento operato dai giudici di merito.
Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d'Appello aveva applicato (e richiamato nella sentenza impugnata) l'articolo 8 commi quarto e sesto della Legge 890 del 1982, rubricata “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.
Tali commi affermavano infatti che «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito« e che «La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego».
In applicazione dei suddetti principi, quindi, la Corte d'Appello aveva ritenuto che qualora la convocazione fosse consegnata a destinatario assente dall'abitazione, e quindi annunciata dall'avviso postale di ricevimento, il termine dei cinque giorni decorresse alternativamente dal ritiro della convocazione in posta o – in caso di mancato ritiro – dal decorso del decimo giorno dal deposito dell'avviso.
Secondo la Suprema Corte, però, tale regola non deve essere applicata alla fattispecie in oggetto.
In particolare secondo la giurisprudenza la convocazione dell'assemblea non è atto giudiziario, ma atto privato che è «svincolato dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari».
In quanto atto unilaterale recettizio, infatti, si può applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 1335 del Codice Civile che afferma che «La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
È quindi vero che il condominio abbia l'onere di provare di avere informato il condòmino della convocazione dell'assemblea di modo da permettere a quest'ultimo di partecipare, ma tale prova può essere fornita mediante l'esibizione della raccomandata inviata e il termine dei cinque giorni citato decorre dalla data dell'avviso.
In conclusione, quindi, la Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello competente per nuova decisione, indicando al nuovo giudice di applicare per emettere la sentenza il seguente principio: «in tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 66 disp. Att. Cod. civ. posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata […] al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere) in applicazione della presunzione dell'art. 1335 cod. civ. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia».

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