Le regole non contrattuali e le insegne sulla parte comune
A norma dell’articolo 1102 del Codice civile, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso, secondo il loro diritto. A tal fine, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore utilizzo della cosa. La disposizione consente dunque al condomino l’uso più intenso della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia consentito il pari uso agli altri e non ne sia alterata la destinazione; sicché, entro tali limiti, è legittima anche l’imposizione di un vero e proprio peso sui beni condominiali a vantaggio del singolo appartamento o piano (Cassazione 22 luglio 2005, n. 15379).Quando l’esercizio dell’uso in questione è disciplinato da un regolamento non contrattuale o da una delibera assembleare, la relativa disciplina non può spingersi fino a imporre il pagamento di un contributo a carico del condomino che fa un uso legittimo di una parte comune, in danno del suo diritto di proprietà.