Condominio

L’amministratore rischia il posto se non fornisce copia dell’anagrafe

di Raffaele Cusmai

Tra le attribuzioni dell'amministratore rientra, ai sensi dell'art. 1130 c. 6, quella di curare la tenuta del registro anagrafe condominiale ma non di tutti i documenti il condòmino ha diritto alle copie. In taluni casi di specie ogni condomino può ricorrere alla magistratura per domandare la destituzione dell'amministratore. L'art. 1129, comma 11, c.c. prevede che l'amministratore possa essere revocato dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino in presenza di «gravi irregolarità».
Il potere di revoca dell'amministratore è attribuito al magistrato nel caso di gravi fattispecie individuate dall'elenco previsto dal comma 12. I motivi di particolare gravità legittimano anche il singolo condomino ad adire l'Autorità giudiziaria: Tra esse l'art. 1129 c.c., n. 7) e 8) vi è l'obbligo di comunicare con completezza i dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, la sede legale e denominazione, il locale ove si trovano i registri nonché i giorni e ore nei quali ogni condomino può prenderne visione e ottenere l'estrazione, previo rimborso della spesa, di copia da lui sottoscritta. Alla luce di quanto affermato è dunque possibile adire, ai sensi dell'art. 1129 c.c., l'Autorità Giudiziaria per ottenere la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità.

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