Condominio

Troppi morosi e l’azienda chiude il gas. Come faccio a «distaccarmi»?

di Raffaele Cusmai

Come noto, l'art. 1118 c.c. consente ad ogni singolo condomino il distacco dall'impianto centralizzato, ma lo fa subordinando tale facoltà alla condizione che dal distacco non derivino “notevoli squilibri al funzionamento dell'impianto” o “aggravi di spesa per gli altri condomini”. Occorre interpretare la fattispecie alla luce della situazione in concreto verificatasi.
In effetti a fronte dell'avvenuta sospensione dell'erogazione dei servizi centralizzati di riscaldamento dell'acqua e del rischio della conseguente mancata fornitura del riscaldamento nel periodo invernale sembra costituire un'aporia il divieto di distacco giustificato da conseguenti squilibri al funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa alcuni agli altri condomini. Significherebbe che ogni condomino, con il proprio comportamento illecito (l'inadempimento delle spese condominiali) possa impedire una pur lecita facoltà (il distacco) vantando a sostegno del suo diniego una conseguenza (notevoli squilibri al funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini) ad esso comunque imputabile. Tale interpretazione condurrebbe a ritenere di dover valutare le conseguenze in relazione alla fattispecie concreta (considerando cioè la morosità) e non in senso astratto e a prescindere dal caso specifico. Il distacco sarebbe in tal caso da considerarsi legittimo.
Ove non fosse tecnicamente possibile provvedere al distacco per la sussistenza di notevoli squilibri al funzionamento del sistema, nel caso di morosità dei condomini con conseguente difficoltà a provvedere all'integrale pagamento delle forniture, uno strumento alternativo è rappresentato dall'articolo 63 comma III disp. att. c. c.: questo prevede che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
Qualora si sia già provveduto all'istallazione di contabilizzatori/valvole termostatiche (obbligatorie dal 1 gennaio 2017), potrebbe ad esempio provvedersi al “blocco” delle valvole stesse, non verificandosi in tal caso conseguenze sull'impianto. In questi termini si è ad esempio espresso il Trib. civ. Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 24 dicembre 2010 che ha stabilito la sospensione del servizio di riscaldamento centralizzato al condòmino moroso ammettendo l'esperibilità del ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c..

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