Condominio

Lecita la foto al vicino che vìola il regolamento

di Luana Tagliolini

Se non è un comportamento abituale, fotografare i condòmini con l’intento di documentare violazioni del regolamento non integra il reato di molestie.

La Corte (sezione I penale, sentenza 18539/2017) ha ritenuto insussistente il reato di molestie (articolo 660 del Codice penale) a cui era stato condannato un condòmino in primo grado per avere arrecato molestie a delle sue vicine di casa, fotografandole mentre transitavano nei pressi dello stabile condominiale.

Stando alle testimonianze, l’imputato era ossessionato dal rispetto delle regole condominiali ed era solito scattare foto con lo scopo di cogliere e documentare eventuali infrazioni .

Il Tribunale era giunto alla condanna perché sosteneva che «i continui appostamenti sul balcone della propria abitazione, con il fine di cogliere in fallo condomini e visitatori, costituissero condotta connotata dal requisito della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto, sicuramente idoneo ad interferire, ledendola, nella sfera della quiete e della libertà delle persone». Del tutto irrilevante il fine che l’imputato si era prefisso e cioè di documentare le violazioni al regolamento condominiale.

Contro la decisione ha presentato ricorso l’imputato, sostenendo che lo scopo del suo comportamento non era quello di arrecare disturbo alle persone fotografate ma di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio, agendo per la tutela dei propri diritti e non per malanimo.

Dagli atti risultava che le due condotte contestate ritenute rilevanti penalmente alla stregua delle molestie erano riconducibili a due episodi riferiti dalle parti lese (le due condòmine erano state fotografate a sorpresa, l’una mentre si recava presso la ricevitoria antistante l’abitazione dell’imputato e l’altra, nel transitare nell’area condominiale, si accorgeva che l’imputato era nascosto dietro una finestra del proprio appartamento).

Per i giudici di legittimità tali episodi, di per sé presi e singolarmente valutati, non erano da ritenersi idonei a integrare distinti fatti di molestie (nel secondo evento citato, addirittura, il teste non avrebbe scattato alcuna foto) né può certamente ritenersi abituale una condotta che si è realizzata in danno delle singole parti lese una sola volta.

La Cassazione, quindi, accoglieva il ricorso e annullava la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato non sussiste.

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