Condominio

L’amministratore dura in carica un anno e non serve la riconferma

di Eugenio Antonio Correale

Alla fine del 2015 una copiosa serie di provvedimenti giudiziari ha segnato un punto di svolta nella querelle innestata dal nuovo testo dell'art.1129 c.c., sulla durata dell'incarico dell'amministratore. L'ordinanza del 2 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, munita del duplice pregio della chiarezza e dell'incisività, aveva indicato una soluzione interpretativa conseguente al nuovo dettato normativo ed aveva così disposto: L'omesso inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea della nomina dell'amministratore è conforme alla nuova disciplina del condominio, che prevede sostanzialmente la durata in carica dell'amministratore per un anno, tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall'assemblea.
Per il Tribunale di Milano e per altri giudici, quindi, alla prima scadenza l'incarico dell'amministratore si rinnova automaticamente per un anno, senza che occorra alcun intervento dell'assemblea che conserva comunque la facoltà di revoca. Così la concretezza ambrosiana ha dato seguito al vigente testo dell'art. 1129, così formulato: “l''incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”.
In precedenza, l'esplicita previsione del rinnovo per un altro anno non aveva impedito l'elaborazione di tesi estreme, che indicavano la durata di un solo anno o al contrario infinita serie di rinnovi taciti. L'affermarsi della testi di un solo rinnovo automatico sembrava avere quietato i dissidi, ma di fatto il dibattito permane, come emerge dalla s entenza n. 1619 del 30 novembre 2016 del Tribunale di Pavia, con la quale è stato affermata la semplice durata annuale ed è stato ritenuto che il rinnovo automatico alla prima scadenza sia comunque da escludere se al termine del primo anno di incarico l'amministratore inserisca l'argomento della nomina all'ordine del giorno dell'adunanza orinaria. Ogni questione giuridica è senza dubbio opinabile e anche per l'argomento in discorso si attendono gli sviluppi della elaborazione giurisprudenziale, ma le due indicazioni appena ricordate prestano il fianco a critiche alquanto consistenti.
Qanto alla durata “ordinaria”, si ricorda che il legislatore è intervenuto espressamente per modificare il vecchio testo aggiungendovi le parole “si intende rinnovato per eguale durata” talché non può convincere l'opinione di chi ritenga che le nuove parole siano prive di contenuto e non abbiano intaccato la situazione precedente. Quanto alla seconda indicazione, a ben vedere la sentenza in esame finisce per assegnare all'amministratore poteri ben maggiori di quelli che la legge gli riconosce, poiché ivi si sostiene che il rinnovo automatico non possa realizzarsi se l'amministratore invita l'assemblea a pronunciarsi sul suo incarico e non si formi alcuna maggioranza, né per la nomina né per la cessazione dell'incarico.
Appare più fondata la tesi del tutto opposta: la mancata approvazione di una proposta contenuta nell'ordine del giorno comporta semplicemente che nessuna nuova delibera sussista e che permanga la situazione precedente: secondo la giurisprudenza decisamente prevalente, la durata di un anno rinnovabile automaticamente per un altro anno. Le scelte dell'amministratore non possono modificare le delibere approvate e quindi soltanto una nuova decisione della maggioranza e non il semplice argomento di un argomento all'ordine del giorno possono modificare il quadro precedente. La sentenza in disamina (utile al cultore del condominio per argomentazioni che esorbitano dal presente commento) si segnala per un insegnamento indiretto e forse neppure voluto, che concerne l'eccesso di prudenza che si risolve in ulteriori pericoli.
Nel nostro caso, l'amministratore aveva voluto preservarsi da critiche per non avere inserito la sua nomina all'ordine del giorno, ma ha finito per prestare il fianco a soluzione a lui negativa.
Alla recente giurisprudenza della Corte Suprema in tema di condominio ripugnano le costruzioni barocche e le prese di posizione ambivalenti, in modo che i cultori della materia possano ricavarne principii netti ed insegnamenti precisi. Si attende che anche il tema della durata dell'incarico dell'amministratore conosca precisa e non contestabile composizione per effetto dell'intervento della Cassazione, alla quale spetta appunto il compito di segnare la giusta rotta interpretativa.

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