Condominio

Il negozio si «distacca» dal riscaldamento centralizzato

di Raffaele Cusmai


L'art. 1118 c.c., come modificato dalla L. 220/2012, consente ad ogni singolo condomino il distacco dall'impianto centralizzato subordinatamente alla condizione che sia da questo dimostrato che dal distacco non derivino notevoli squilibri al funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini. Più specificamente, il condomino che intende distaccarsi deve fornire la prova dell'assenza di tali notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o di tali aggravi di spesa per gli altri condomini come conseguenza del distacco. La preventiva informazione dovrà quindi essere corredata dalla documentazione tecnica comprovante l'assenza dei predetti pregiudizi che qualora verificatisi potrebbero determinare la chiamata del condomino distaccatosi al ripristino dello status quo ante.
A fronte della documentazione tecnica prodotta, costituisce ovvia facoltà dell'assemblea disporre per una ulteriore perizia ai fini della decisione nel merito.
Con la sentenza 03/11/2016 n° 22285 la Cassazione ha ulteriormente affermato che l'onere della prova spetta al distaccante (salvo autorizzazione assembleare) “sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di legge”. Rimane fermo il dovere di concorrere al pagamento delle spese di manutenzione, ma limitatamente a quelle di natura straordinaria, oltre che di conservazione e messa a norma (cfr. in proposito, Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 5331/2012).

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