Condominio

Stop alla mediazione obbligatoria con i terzi

di Paolo Accoti

La mediazione in condominio, non si applica alle controversie con i terzi. Lo afferma il Tribunale di Taranto nella sentenza pubblicata il 22 agosto 2017.

Tra le condizioni di procedibilità della domanda giudiziaria, l’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010, formulato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 272/2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’originario comma 1), prevede espressamente che, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia – tra le altre – in materia di condominio, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.

Il Tribunale di Taranto, con una sentenza pubblicata in data 22 agosto 2017, ha ritenuto però che, ai fini dell’esperimento dell’obbligatoria procedura di mediazione, per controversie in «materia di condominio» - come indicate dal l’articolo 5, comma 1-Bis, Dlgs 28 del 2010 - debbano intendersi quelle contenute nelle disposizioni del Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile e negli articoli 61 - 72 delle disposizioni attuative del Codice civile.

Conseguentemente, restano escluse dall’ambito di obbligatorietà della mediazione le controversie del condominio con i terzi, nel caso concreto, con l’appaltatore che chiedeva il pagamento del suo corrispettivo .

La vicenda giudiziaria vede il condominio propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto per il pagamento, in favore di una impresa edile, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al contratto di appalto intercorso tra gli stessi. Il condominio si opponeva (invano) invocando l’articolo 12 del contratto d’appalto, che recitava: «per qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla esecuzione del presente contratto sarà compe tente il foro di Taranto, previo tentativo obbligatorio previsto ex Dl 28 del 2010».

Per motivare il proprio rigetto lil Tribunale precisa come l’invocata mancanza della condizione di procedibilità deve essere esclusa per una serie di motivazioni: «la materia del contendere non rientra tra quelle per le quali l’articolo 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede il preventivo ed obbligatorio esperimento della procedura di mediazione, posto che per le controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 D.Lgs. n. 28 del 2010 (anche nella formulazione applicabile ratione temporis) si intendono quelle derivanti dalla violazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. 61-72 delle disposizioni attuative c.c., restando escluse le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo, come l’appaltatore (...)». Peraltro, il procedimento di mediazione non risulta neppure applicabile ai procedimenti per ingiunzione.

Né si poteva far riferimeto alla clausola contrattuale, in quanto «questo tribunale non può che condividere l’orientamento interpretativo della giurisprudenza di merito, secondo cui la clausola contrattuale conciliativa, la quale statuisce l’obbligo del preventivo tentativo di conciliazione prima di adire l’autorità giudiziaria, è inefficace qualora sia carente dell’espressa sanzione di improcedibilità», come appare evidente nel caso concreto, non disponendo l’articolo 12 del contratto di appalto alcuna “pena” in caso di violazione della norma.

Evenienza che, in ogni caso, comporterebbe l’inefficacia della clausola contrattuale.

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