Condominio

Non è reato nascondere notizie sul contenzioso ai condòmini

di Luana Tagliolini

L'amministratore che non informa i condomini su notizie rilevanti, relative ai giudizi civili in cui sono coinvolti, non commette reato né, con il suo comportamento, lede la fede pubblica, neanche quando impedisce ai condomini di proporre appello.
A tale decisione è giunta la Sprema Corte di Cassazione (sez. V penale, sentenza n. 37198/2017) la quale ha accolto il ricorso di un amministratore di condominio che, sia in primo che in secondo grado, era stato condannato per il reato di “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri” (articolo 490 codice penale).
A dire dei giudici di merito, l'amministratore, abusando del rapporto di mandato, aveva occultato, ai condomini, alcune sentenza di giudizi civili impedendo, così, a questi ultimi di valutare l'opportunità di proporre appello.
Il reato contemplato nell'articolo citato riguarda il comportamento di chi << in tutto o in parte sopprime, occulta o distrugge un atto pubblico o una scrittura privata veri .….>>.
Lo scopo di tale norma è la tutela della fede pubblica attraverso la conservazione di atti pubblici o scritture private per il loro insostituibile valore documentale.
Nella fattispecie in esame, i supremi giudici hanno evidenziato che, dagli atti, risultava che l'amministratore non aveva posto in essere un comportamento che aveva ad oggetto il contestato occultamento delle sentenze (il quale non avrebbe avuto natura “omissiva” ma bensì “commissiva”) ma aveva assunto una condotta di omessa comunicazione, ai condomini, di notizie rilevanti su alcuni giudizi che coinvolgevano il condominio.
Ai sensi dell'articolo 1131, comma 1 e 2, del codice civile, l'amministratore nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, ha il potere di agire in giudizio, sia contro i condomini sia contro i terzi, autonomamente senza alcuna autorizzazione preventiva dell'assemblea.
Così come può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.
Qualora, invece, gli vengano notificati un atto di citazione o un provvedimento o un qualsiasi atto giudiziario che abbia un contenuto che esorbita le sue attribuzioni, è tenuto a dare notizia all'assemblea dei condomini (articolo 1131, ultimo comma codice civile).
L'amministratore, che omette di avvisare i condomini riguardo tali provvedimenti, viene meno ai suoi obblighi e può essere revocato e tenuto al risarcimento dei danni (articolo 1131, ultimo comma cit.).
Nel caso in esame, i giudici di legittimità, hanno stabilito che << il ricorrente nell'omettere di avvisare i condomini che erano intervenute le decisioni relative alle cause che vedevano coinvolto il condominio, è venuto meno ai propri doveri di amministratore ma non ha certo posto in essere una condotta che lede la fede pubblica>>.
Non essendoci stato un occultamento di sentenze, l'amministratore non aveva assunto una comportamento penalmente rilevante: nessun reato ma solo un illecito civile.

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