Condominio

Il lastrico solare che è copertura per il condominio è proprietà comune salvo titolo contrario

di Enrico Morello



Il lastrico solare, ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile, è una delle parti comuni del condominio.
La ragione di tale inclusione è da ricercarsi nella funzione di copertura che lo stesso svolge nei confronti dei piani sottostanti del palazzo.
Nel in commento, però, la situazione è meno semplice di quanto sopra esposto.
Il caso deciso dalla Cassazione con sentenza numero 21340 del 14 settembre 2017 (relatore Antonio Scarpa) è basato su una situazione di fatto abbastanza anomala: nella controversia citata, difatti, il lastrico solare del condominio era contiguo ad un altro palazzo, ed era utilizzato come balcone dai proprietari dell'appartamento posto alla medesima altezza ma appartenente al condominio adiacente.
Questi proprietari definivano il manufatto come terrazza a livello e lo utilizzavano per riporre e conservare i propri beni.
Un condomino del palazzo sul quale insisteva il lastrico solare decideva quindi di agire in giudizio domandando il riconoscimento della proprietà comune da parte del proprio palazzo del lastrico solare.
Resistevano in giudizio i convenuti affermando come il bene (terrazza a livello) fosse in realtà di loro proprietà esclusiva.
Nell'istruttoria del giudizio di primo grado il perito affermava che il balcone era “una terrazza a livello, e non già un lastrico solare, mentre dai rispettivi titoli d'acquisto non era possibile accertare l'effettiva proprietà del bene”.
Il processo di primo grado terminava quindi con una sentenza che riconosceva le ragioni della parte convenuta.
Parimenti anche il giudizio di secondo grado vedeva soccombere i condomini del palazzo che domandava il riconoscimento della proprietà comune del lastrico solare.
La vicenda approdava quindi in Cassazione.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ribadiva un importante principio di diritto condominiale.
In particolare il Giudice specificava che il bene in oggetto, stante la sua funzione di copertura per i piani inferiori, era da considerare come un lastrico solare e – di conseguenza – parte comune ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile.
Il bene, quindi, sarebbe potuto essere di proprietà dei convenuti, ma per derogare al regime stabilito dall'articolo 1117 sarebbe stato necessario che il diritto dei proprietari si potesse evincere dal titolo di acquisto dell'immobile.
Nel silenzio del contratto di vendita il lastrico solare permane asservito al condominio del quale svolge ruolo di copertura e quindi indiscutibilmente un bene comune.
Alla luce di tale considerazione la Cassazione accoglieva il ricorso proposto e rinviava il giudizio a nuovo esame in grado di Appello.

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