Condominio

Cantina allagata, niente risarcimento se è un «caso fortuito»

di Valeria Sibilio

Le occasioni di pioggia a carattere eccezionale sono causa, non di rado, di allagamenti nelle cantine condominiali, motivo di innesto di problematiche che sfociano spesso, in via giudiziaria, con la ricerca delle responsabilità al fine di determinare la legittimità o meno di eventuali risarcimenti di danni. Come nell’ordinanza della Cassazione 21531/2017 , nella quale si esaminava un caso, rigettato sia in primo che in secondo grado, inerente il risarcimento dei danni che un condòmino richiedeva a seguito dell'allagamento della cantina di sua proprietà posta al piano seminterrato dell'edificio condominiale - attribuendone la causa al malfunzionamento dell'impianto fognario - con conseguente perdita di numerose bottiglie di vino pregiato e di derrate alimentari deterioratesi.
La decisione della Corte d'appello era motivata dall'accertamento da parte della perizia che aveva individuato in un rigurgito di acqua piovana, dovuto alla consistente precipitazione, la causa dell'allagamento e non nell'ipotizzato malfunzionamento dell'impianto fognario. Rigurgito che rientrava nei casi di eventi fortuiti. Il rigetto del gravame comportava la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Ricorrendo in Cassazione, il condòmino sosteneva che, a differenza di quanto affermato dal giudice, il CTU avrebbe evidenziato carenze di impiantistica, di manutenzione e di funzionamento dell'impianto fognario condominiale, aggiungendo che il fenomeno dell'allagamento delle cantine condominiali si verificherebbe ad ogni pioggia per l'inadeguatezza dell'impianto. Inoltre, i danni lamentati sarebbero stati provati dalla consulenza tecnica di parte e dalle fotografie ivi contenute.
La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili in quanto, per la perizia, le riscontrate carenze dell'impianto fognario condominiale non avevano avuto efficacia causale in presenza della eccezionalità della pioggia. Per cui il ricorrente, per smentire questa affermazione, avrebbe dovuto argomentare col ricorso che la presenza delle valvole antirigurgito avrebbe comunque evitato o limitato il danno. La Cassazione ha ribadito il principio di diritto applicabile per il quale «l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento».
Giudicando il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori del Condominio.

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