Condominio

Caduta sul ghiaccio, i fatti non possono essere riesaminati in Cassazione

di Valeria Sibilio

Se Babbo Natale scivolasse sul ghiaccio formatosi davanti ad un portone condominiale, potrebbe chiedere il risarcimento al condominio stesso? Una risposta ci viene dall’ordinanza 21149 del 2017 che ha esaminato il caso analogo di un signore che chiedeva al al Tribunale di fine di vedersi risarcire i danni subiti a causa di una caduta avvenuta nelle pertinenze del proprio condominio su una superficie ghiacciata del viale annesso alla struttura. Veniva chiamata in causa la compagnia assicuratrice e la società che aveva in appalto i lavori di portineria, pulizia delle parti comuni e sgombero della neve. Il Tribunale di primo grado condannava la società al risarcimento dei danni liquidabili in euro 6.846,51 e a rifondare le spese processuali sostenute dall'attore, dal condominio e dall'assicurazione.
Ricorrendo, la società, in secondo grado, la Corte d'Appello accoglieva le censure dell'appellante riformando la decisione del Tribunale sul presupposto che il teste esaminato nella precedente fase processuale avesse reso versioni divergenti. La Corte condannava il condòmino alla rifusione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio in favore dell'appellante nonché del condominio e dell'assicurazione e alla restituzione alla società di quanto da questi percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Contro questa pronuncia, il condòmino ricorreva in Cassazione la quale riteneva i motivi di tale ricorso inammissibili. Per gli ermellini, non sussisteva la presunta omissione in esame di un fatto decisivo per il giudizio, in merito alla valutazione delle prove dedotte, in quanto, nel caso di specie, il giudice del merito aveva valutato le prove ed in particolare la testimonianza di un teste.
In precedenza, anche la decima sezione del Tribunale di Milano aveva espresso un principio relativo ad un caso simile , dichiarando che “chi intende agire nei confronti del condominio per danni causati da beni o parti comuni, ha l'onere di dimostrate l'esistenza di un nesso causale tra la “cosa” e l'evento dannoso; prova particolarmente rigorosa nell'ipotesi in cui la cosa che si ritiene essere causa del danno sia «inerte» (come il pavimento di un porticato)”.
Pertanto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e assorbito il ricorso incidentale, condannando il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli accessori di legge.

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