Condominio

Tabelle millesimali, per la revisione si valutano anche gli «esterni»

di Valeria Sibilio

Nel lessico dell'universo condominiale, le tabelle millesimali rappresentano una delle voci principali. Tuttavia, a volte, gli elementi intrinseci ed estrinseci, presi in considerazione per la loro predisposizione, possono essere causa di strascichi giudiziari. Come nel caso della sentenza 21043 della Cassazione, che ha affrontato una diatriba condominiale avente come protagonista un condòmino il quale, ricorrendo in primo grado, chiedeva la revisione delle tabelle millesimali del proprio condominio, in quanto, successivamente alla relativa approvazione, erano state approntate trasformazioni ad alcune unità immobiliari. In particolare, alcuni locali del pianterreno, già destinati a deposito e di proprietà di una condòmina, erano stati fusi in un'unica unità immobiliare a destinazione abitativa. Analoghe trasformazioni avevano interessato altre unità, di proprietà di altri condòmini. Il tribunale respingeva la domanda, compensando le spese. La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, disponeva la modifica delle tabelle condominiali, in conformità all'elaborato depositato da un consulente tecnico nominato. Per i giudici, era intervenuta una variazione di consistenza e di mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare di proprietà di una delle condomine appellanti. Contro tale sentenza, il condòmino proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo che la Corte non avesse valutato i vani esterni alle proiezioni verticali del fabbricato. In particolare, il ripostiglio ed il bagno facenti parte dell'unità di proprietà di uno dei condòmini intimati, oltre al terrazzo, i giardini, la tettoia e l'area scoperta. Elementi, questi, esterni al perimetro condominiale.
Per la Cassazione, i motivi di ricorso erano fondati, in quanto il giudice avrebbe dovuto computare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di superficie, altezza di piano, luminosità, esposizione, i quali incidono sul valore effettivo di esse. Per gli ermellini, ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, il valore di ogni piano va determinato prendendo in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili. oggetto di proprietà esclusiva, che gli elementi estrinseci, nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive. Questo, perché consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell'immobile.
La Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso con rinvio della causa, anche per le spese di giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello.

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