Condominio

Modifiche di parti comuni solo con consenso scritto

di Valeria Sibilio

Le modifiche su parti di un bene condominiale possono essere apportate anche con un solo consenso verbale? A questa domanda ha risposto la Cassazione con la sentenza 21049 del 2017 , nella quale ha esaminato il ricorso di due condòmini i quali chiedevano di riesaminare la decisione della Corte d'Appello che aveva accolto, seppur parzialmente, il gravame proposto da due condòmini contro la sentenza del Tribunale di primo grado. Tale Tribunale aveva condannato i condòmini appellati ad eliminare la terrazza “a tasca” e la copertura “pompeiana” realizzate sul tetto del loro edificio condominiale e a ripristinare lo stato dei luoghi (sul tema si veda anche il Quotidiano Condominio del Sole 24 Ore del 23 maggio e dell’ 8 settembre scorsi). Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale aveva ritenuto che, per la rimozione parziale del tetto e la realizzazione della terrazza a tasca, occorresse un consenso da prestarsi per iscritto. Questo, in quanto il bene comune era stato definitivamente sottratto ad ogni possibile futuro godimento o utilizzazione da parte degli altri. La Corte aveva, inoltre, osservato che, per la realizzazione dell'ascensore, non fosse necessaria la rimozione del tetto spiovente e che il consenso non poteva ritenersi espresso attraverso la variante progettuale intestata anche alla società di cui gli appellanti erano soci, in quanto si trattava di atto non sottoscritto da questi ultimi. Per la Corte d'Appello, la trasformazione del tetto in terrazza, sarebbe stata possibile se fosse stata salvaguardata la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture che, nel caso in discussione, non risultavano compiute adeguatamente.
I condòmini appellanti ricorrevano in Cassazione sulla base di diversi motivi, tra i quali il fatto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto, prima di disporre l'eliminazione della terrazza, accertarsi se la realizzazione del manufatto fosse ad essi addebitabile.
Per la Cassazione, i motivi sono risultati inammissibili in quanto, trattandosi di modificazioni incidenti sulle parti comuni, non era consentita l'autorizzazione in forma orale, ma occorreva la forma scritta mediante apposita delibera dell'assemblea dei condomini dell'edificio. Nel caso di specie, il fatto storico, decisivo per il giudizio, era l'esistenza o meno di una valida autorizzazione scritta che legittimasse le modifiche effettuate al tetto dell'edificio condominiale. Il condòmino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, poteva effettuarne la parziale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché fosse risultata salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non fossero stati privati di reali possibilità di farne uso.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi.

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