L'esperto rispondeCondominio

Le cassette postali si spostano a maggioranza

Paola Pontanari

La domanda

In un condominio le quattro cassette postali sono collocate dentro il cancello, prima della porta d'ingresso al vano scala. Esiste un pulsante che viene usato dal postino per aprire il cancello. Tre condòmini su quattro vogliono sostituire tali cassette con altre da porre nella piccola ringhiera, vicino al cancello, così tagliandola. Essendo contraria a spostare le cassette postali, anche per motivi estetici, chiedo se sono obbligata pure io ad acquistarne una nuova, o se posso lasciare la mia dov'è ora posizionata, potendosi togliere soltanto le altre.

In materia di "casellario postale condominiale" sono intervenute diverse normative che hanno provveduto a disciplinare aspetti come il posizionamento, la struttura e i materiali della cassetta. In particolare, con il decreto del 9 aprile 2001, il ministero delle Comunicazioni ha proceduto all'approvazione delle condizioni generali del servizio postale, provvedimento seguito dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 1° ottobre 2008, che sostanzialmente ne ripropone il contenuto. Da ultimo, a riconferma della normativa precedente, è poi intervenuta una delibera del 20 giugno 2013 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A tal riguardo, si consideri che l'articolo 46 del Dm del 9 aprile 2001 prevede che «le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione». Il successivo articolo 47 statuisce che «negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso».Da quanto appena ricordato, si può pacificamente affermare che le cassette postali devono essere raggruppate tutte in un unico spazio in modo da essere immediatamente individuate dal postino e, inoltre, devono essere posizionate in luogo liberamente accessibile, senza quindi che il portalettere sia obbligato a suonare per farsi aprire.Va inoltre sottolineato che la cassetta postale dev'essere considerata un "bene personale" del condomino, e sull'installazione del blocco unico del casellario potrà deliberare l'assemblea a maggioranza. Tuttavia, il riparto delle spese segue il principio personale, dunque in parti uguali a carico delle singole unità immobiliari.Pertanto, da quanto appena esposto, nel caso in cui la diversa collocazione delle caselle postali sia stata deliberata a maggioranza (dal contenuto del quesito non è stato chiarito se vi sia stata una deliberazione in tale senso), anche il condomino dissenziente dovrà adeguarsi al diverso posizionamento della cassetta postale. Diversamente, una collocazione sparpagliata delle casette postali potrebbe causare al postino una "consegna" difficoltosa della corrispondenza, con la conseguenza che il condomino che non abbia installato la cassetta postale nel “blocco unico” potrà vedersi affisso un avviso di giacenza (per cui dovrà provvedere al ritiro presso l'ufficio postale).

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