Condominio

Valida la procura con firma illeggibile

di Rosario Dolce

L'articolo 71 bis, al comma III, del Codice civile permette alle persone giuridiche (società) di poter assumere il mandato di amministratore di condominio. Ma a volte si fatica a individuare il soggetto o meglio la persona fisica, che, in effetti, rappresenta all'esterno il condominio. Uno dei problemi più rilevanti è l'individuazione di chi, all'interno della predetta persona giuridica, sia in grado di firmare una procura speciale a un avvocato. Proprio quest'ultimo caso è stato affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza 16005/2017, relatore Antonio Scarpa.

Oggetto della disputa affrontata era, in particolare, l'affermazione della nullità della procura alla lite, derivante dall'illeggibilità della firma del conferente, in quanto titolare della società incaricata dai condòmini ad assumere l'amministrazione dello stabile. Oltre ad essere illeggibile tale firma, mancava all'interno della procura l'indicazione del nominativo del conferente e della relativa carica.

Il giudici di legittimità, a tal proposito, hanno accolto il ricorso del condominio (cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di merito), rammentando il principio per il quale l'illeggibilità della firma non è causa d'invalidità della procura ogni qual volta l'identità e la carica del conferente siano desumibili o dalla procura stessa o dal contesto dell'atto cui quest'ultima accede.

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica.

In assenza di tali condizioni, e inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di “legale rappresentante”, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa.

Ora, posto che nella fattispecie trattata, erano stati indicati nell'incipit dell'atto giudiziale sia il nome del legale rappresentante della persona giuridica, sia la sua carica, amministratore unico della società, in quanto amministratore della compagine ricorrente, è stato ritenuto del tutto irrilevante che nella procura a margine del medesimo atto tali elementi identificativi non fossero stati ripetuti e la firma non risultasse leggibile.

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