Condominio

È reato il disturbo causato dal rumore del condizionatore

di Giulio Benedetti

I condizionatori d’aria sono sempre più necessari ma non sempre si fa attenzione alla loro rumorosità, che può cagionare controversie giuridiche. Così la Cassazione (sentenza 39883 del 4 settembre) ha confermato la condanna penale di un albergatore che aveva installato un condizionatore troppo rumoroso.

La tutela del cittadino dall’aggressione da rumore trova il suo fondamento nell’articolo 844 del Codice civile, che vieta al proprietario del fondo di emettere , nei riguardi del vicino, rumori che superino «la normale tollerabilità» la quale deve essere determinata «avuto riguardo alla condizione dei luoghi». Il giudice deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà» e «può tenere conto di un determinato uso».

Il ricorso all’articolo 844 del Codice civile risulta comunque fondamentale per la tutela del cittadino in quanto la norma contempla anche il divieto delle vibrazioni , ugualmente dannose, se non in maggiore misura , dei rumori, e che risultano escluse dall’esercizio dell’azione penale in quanto l’articolo 659 del Codice penale non le prevede, anche perché la giurisprudenza più recente afferma che solo quando l’emissione rumorosa, vibrazioni escluse, supera la normale tollerabilità (oltre i 3 decibel del rumore di fondo ) deve essere riconosciuta la sussistenza del danno biologico.

La disciplina penale contenuta nell’articolo 659 del Codice penale e affronatta nella sentenza della Cassazione prevede due distinte contravvenzioni : il reato previsto dal primo comma (punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309) per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che richiede l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo; mentre quello previsto dal secondo comma (punito con l’ammenda da euro 103 a 516) , l’esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde invece dalla verificazione del disturbo, poiché tale evento è presunto quando l’esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, spazio e modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

La Corte di Cassazione (sentenza 39883/2017) ha respinto il ricorso di un albergatore che veniva condannato alla pena dell’ammenda per avere disturbato il riposo delle persone con l’utilizzo di un impianto di un condizionatore d’aria. La sentenza afferma che le emissioni dell’impianto che superano i limiti consentiti sono penalmente rilevanti in quanto l’impianto era posto sul tetto, non era insonorizzato, era privo di paratie ed era particolarmente rumoroso e tale da disturbare il riposo di numerose persone dimoranti nei dintorni .

Tali elementi non permettono di ricondurre la condotta dell’albergatore alla violazione amministrativa della legge 47/1995 e neppure di considerarlo «una fonte rumorosa ex se strumentale all’attività alberghiera , come tale suscettibile di riduzione delle emissioni».

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