L'esperto rispondeCondominio

La centrale termica si dismette a maggioranza

Matteo Rezzonico

La domanda

Nel mio condominio, dopo una prima relazione tecnica relativa alle valvole termostatiche, redatta da un ingegnere che esprimeva parere favorevole alla loro installazione, tutti i condòmini - con la mia unica eccezione - si sono rivolti a un altro ingegnere che, invece, ha dato parere negativo a tale istallazione, asserendo che non sia economicamente conveniente.Ora tutti gli altri condòmini intendono staccarsi dall'impianto centralizzato, mentre io mi oppongo. Chiedo se sia lecito un simile comportamento da parte degli altri, che obbligherebbe anche me a installare l'impianto singolo.

Il quesito del lettore richiederebbe l’esame concreto delle due relazioni tecniche discordanti. Ad ogni modo, la dismissione della centrale termica può essere ammissibile solo con il consenso di tutti i condòmini o, alternativamente, solo a determinate condizioni e previa delibera assembleare assunta a maggioranza. In relazione alla dismissione della centrale termica (che deve necessariamente passare attraverso una relazione tecnica e, come anticipato, l’assemblea condominiale), l’articolo 4, comma 9, del Dlgs 59/2009 dispone che «in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25».L’assemblea può quindi decidere la dismissione dell’impianto termico centralizzato, a norma dell’articolo 26, comma 2, della legge 10/1991, secondo cui, «per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».Quanto all'installazione dei sottocontatori o dei “termoregolatori/contabilizzatori”, l’articolo 9, comma 5, lettere b e c, del Dlgs 102/2014 stabilisce che l’installazione dei sottocontatori (o, alternativamente, dei cosiddetti termoregolatori/contabilizzatori) dev'essere efficiente e proporzionata in termini di costi (altrimenti può essere evitata). Dallo stesso decreto legislativo si evince che è necessaria una relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, che precisi se l’intervento sia tecnicamente fattibile ed “efficiente e proporzionato”.

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