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Balconi aggettanti e parapetti in muratura, chi paga le spese?

di Raffaele Cusmai

La domanda

In caso di ristrutturazione dei balconi aggettanti di un edificio condominiale, le spese relative all'intervento sui parapetti in muratura sono da considerarsi anch'esse a carico del proprietario dell'unità immobiliare di cui il balcone costituisce un prolungamento? E come comportarsi nel caso in cui il parapetto sia costituito da una ringhiera?

Benché sia corretto affermare che i balconi aggettanti costituiscono proiezione della singola proprietà immobiliare del singolo condominio e, non svolgendo alcuna funzione strutturale, non possono considerarsi parti comuni, ciò non vale per tutto ciò che concorre al decoro architettonico dell'edificio. Ne consegue che tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi delle parti frontali e laterali del balcone (siano essi in muratura o costituiti da ringhiere), nonché di quelle inferiori devono considerarsi “parti comuni”, in quanto ineriscono al prospetto dell'edificio, contribuendo a connotarne l'estetica (Cass. 23 settembre 2003 n. 14076, Cass. 30 luglio 2004, n. 14576, Cass. 5 gennaio 2011 n. 218). Sul piano della ripartizione delle spese per gli interventi manutentivi, quindi, tutte quelle che presentino un'incidenza sul decoro architettonico dello stabile, sono a carico dei condomini. Nella sentenza 1784/2007, inoltre, è stato precisato che “la valutazione se determinate parti di un edificio condominiale siano destinate all'esercizio od ornamento dell'edificio va fatta in relazione alle singole fattispecie, mediante l'individuazione della precipua funzione oggettivamente svolta dalle singole parti in rapporto della proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristiche dell'intero edificio”. Nel caso di balconi aggettanti la distribuzione delle spese secondo i millesimi ordinari dunque è subordinata alla riferibilità della manutenzione ai soli elementi decorativi, come fregi e rivestimenti della parte frontale (siano essi in muratura o costituiti da ringhiere) essendo a carico del singolo proprietario tutte e le altre spese. Qualora questi ultimi elementi si inseriscano nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, essi devono considerarsi parti comuni e comuni devono considerarsi le relative spese di mantenimento.

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