Condominio

Riscaldamento centralizzato, sì al distacco se il regolamento non lo vieta

di Francesco Machina Grifeo

È nulla la delibera condominiale che ponga in capo al condòmino che si è staccato dall'impianto di riscaldamento centralizzato, senza aver creato aumenti di spesa o disfunzioni tecniche, le spese di utilizzo, a meno che non venga provata l'esistenza di un regolamento condominiale che vieta la possibilità di divenire autonomi. Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza, con la sentenza del 27 aprile 2017 n. 499, accogliendo il ricorso del condomino.

L'attore, infatti, ha chiesto l'annullamento della delibera assembleare che non lo aveva esonerato dal pagamento delle spese di riscaldamento, sebbene se ne fosse distaccato. Il condominio ha replicato che il distacco era vietato dal regolamento interno.

Secondo ilTribunale, «in linea generale, la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima, quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio».

E la Cassazione, ricorda la decisione, ha ribadito il principio per cui «tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c. soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obbligazioni reali - per cui il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'art. 1118, secondo comma c.c., che invece nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è di conseguenza legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale, operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato, purché l'interessato dimostri la sussistenza dei presupposti richiesti». In tal caso, prosegue, «il condomino rinunciante mentre è esonerato, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, 2 comma c.c., dal dover sostenere le spese (carburante) per l'uso del servizio centralizzato, è, invece, obbligato (stante l'inderogabilità della disposizione di cui all'art. 1118, 2 comma, c.c.) a sostenere le spese di conservazione e manutenzione dell'impianto comune di riscaldamento centralizzato (n. 1775/1998)».

La rinuncia al riscaldamento centralizzato, continua le decisione, non è però possibile «in presenza di un esplicito divieto contenuto nel regolamento condominiale di natura contrattuale». Infatti, mentre il regolamento «non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138, ultimo comma, c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ben può, invece, derogare alle disposizioni legali (come quella dell'art. 1102 c.c.) non dichiarate inderogabili». Con la conseguenza che il regolamento condominiale contrattuale «non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento con esonero dall'obbligo del contributo nelle spese di conservazione e manutenzione di detto impianto mentre può vietare la rinuncia ossia il distacco del proprio impianto da quello centralizzato, non essendo tale divieto in contrasto (anzi in sintonia) con la disciplina legale (ancorché derogabile) dell'uso della cosa comune (n. 6923/2001)».
E tale orientamento, continua il Tribunale, è stato di recente ribadito da un'altra pronuncia degli ermellini (n. 8750/2012) secondo cui: «Il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato ed a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale».

Tornando al caso specifico, il condominio non ha mai prodotto il citato regolamento. Per cui il Tribunale ha statuito: il diritto del condomino a mantenere il distacco, che la delibera è nulla e che nulla è dovuto per le spese di consumo.

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