L'esperto rispondeCondominio

Rimessione in pristino per danni a parti comuni

Silvio Rezzonico

La domanda

In uno stabile abbiamo scoperto che il proprietario dell'ultimo piano, anni fa, ha collegato lo scarico delle sue acque nere al pluviale comune, che, deteriorandosi, ha provocato uno sversamento sul suolo pubblico, la cui natura lascio intuire. Preciso che il pluviale è stato interrato per confluire nella fognatura comunale. Quali iniziative dobbiamo prendere per intimare al proprietario di collegare il suo scarico direttamente alla fognatura comunale e liberare il pluviale? E quali articoli di legge possiamo invocare?

A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, ciascun condomino è tenuto a non eseguire nella sua proprietà esclusiva opere che rechino danni alle parti comuni o alle altrui proprietà esclusive.In questo senso, la Cassazione - con la sentenza 10 dicembre 1993, n. 12152 - ha puntualizzato che «il regolamento dei rapporti tra i proprietari di distinte unità immobiliari site in un edificio soggetto a regime del condominio non si esaurisce con le disposizioni relative ai rapporti di vicinato tra due proprietà finitime (emulazione, immissioni e servitù); detti rapporti sono disciplinati anche dalle regole generali sulla responsabilità civile, essendo obbligato ciascun condomino "propter rem" a non eseguire nel piano o porzioni di piano di sua proprietà opere che rechino danno alle parti comuni o di proprietà esclusiva di altri condomini».Nella specie, l’esecuzione, su una parte comune condominiale, di opere o innovazioni vietate dall’articolo 1120 del Codice civile dà diritto al condominio e ai condòmini di chiedere la rimessione in pristino, anche a norma dell’articolo 2058 del Codice civile, oltre al risarcimento dei danni non prescritti. Il tutto a norma dell’articolo 700 del Codice di procedura civile, stante la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile.

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