Rimessione in pristino per danni a parti comuni
A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, ciascun condomino è tenuto a non eseguire nella sua proprietà esclusiva opere che rechino danni alle parti comuni o alle altrui proprietà esclusive.In questo senso, la Cassazione - con la sentenza 10 dicembre 1993, n. 12152 - ha puntualizzato che «il regolamento dei rapporti tra i proprietari di distinte unità immobiliari site in un edificio soggetto a regime del condominio non si esaurisce con le disposizioni relative ai rapporti di vicinato tra due proprietà finitime (emulazione, immissioni e servitù); detti rapporti sono disciplinati anche dalle regole generali sulla responsabilità civile, essendo obbligato ciascun condomino "propter rem" a non eseguire nel piano o porzioni di piano di sua proprietà opere che rechino danno alle parti comuni o di proprietà esclusiva di altri condomini».Nella specie, l’esecuzione, su una parte comune condominiale, di opere o innovazioni vietate dall’articolo 1120 del Codice civile dà diritto al condominio e ai condòmini di chiedere la rimessione in pristino, anche a norma dell’articolo 2058 del Codice civile, oltre al risarcimento dei danni non prescritti. Il tutto a norma dell’articolo 700 del Codice di procedura civile, stante la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile.
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