Condominio

Lastrico, spese per 2/3 solo a chi abita sotto

di Selene Pascasi

I due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condòmini, pur in presenza di parti comuni nella proiezione verticale sottostante, ma solo e comunque di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione, cui il lastrico stesso funge da copertura. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 12578/2017 , dopo che i condòmini di un’altra scala si erano visti coinvolti nelle spese in base alla sentenza della Corte d’appello, che aveva seguito il ragionamento opposto. La pronuncia emessa in appello, spiega la Cassazione, contrasta con la giurisprudenza consolidata per cui l’articolo 1126 del Codice civile si riferisce ai proprietari di unità immobiliari di titolarità individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, cui funge da copertura, con la sola esclusione dei condòmini «ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto» (Cassazione, sentenza 7472/2001). L’obbligo di partecipare alle spese non può derivare dalla sola, e generica, qualità di condòmino – come deciso in appello – bensì «dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione». È possibile che il regolamento condominiale stabilisca una diversa ripartizione. Ma solo (e non era questo il caso) se venga adottata una convenzione espressa di deroga al criterio legale.

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