Condominio

Autolavaggio rumoroso? Non è reato

di P.Mac.

Al titolare dell’autolavaggio che supera con la sua attività i limiti di rumore fissati dalla norma può essere contestato solo l’illecito amministrativo e non il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. La Corte di cassazione, con la sentenza 39454, accoglie il ricorso del titolare di un impianto di lavaggio auto che era stato condannato a risarcire le parti civili e a pagare un’ ammenda per il reato previsto dall’articolo 659, comma 2 del Codice penale. Una norma che viene applicata a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso «contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità». Nel mirino della difesa era finita la laconica motivazione, con la quale i giudici avevano “giustificato” la condanna. Il tribunale avevano accertato la responsabilità sulla base delle dichiarazioni delle persone disturbate dei rumori e di un accertamento dell’Arpa. Dal sopralluogo era emerso che l’officina di autolavaggio utilizzava «macchinari produttivi di consistenti fenomeni acustici risultati fuori norma». Poche frasi che non bastano, per la Cassazione a supportare la condanna per il reato.

I giudici della terza sezione ricordano che l’esercizio di un mestiere rumoroso integra l’illecito amministrativo (articolo 10, comma 2 legge 447/1995) in caso di semplice superamento dei limiti di emissione fissati dalla norma. Mentre il reato previsto dal Codice penale, si configura in due casi. Secondo il comma 1 c’è reato se il mestiere viene svolto eccedendo le normali modalità richieste per il suo esercizio, mettendo così in atto una condotta tale da turbare la quiete pubblica. In base al comma 2 il reato scatta quando vengono violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità che regolano l’esercizio dell’attività «diverse da quelle relative ai valori limite di emissioni sonore stabiliti dalla legge 447 del 1995».

Per i giudici si impone dunque l’annullamento di una condanna che sembra, allo stato degli atti, basata solo sullo sforamento del valore limite.

Il sonno dei residenti, e in particolare di una famiglia, era stato disturbato perché, secondo le accuse, l’uomo non aveva eseguito i dovuti lavori di insonorizzazzione. Per questo il lavaggio delle auto, produceva un rumore che raggiungeva il tetto dei 13 decibel a fronte del limite di 5 decibel individuato per il giorno.

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