Condominio

Il seminterrato è condominiale fino a titolo contrario

(Agf)

di Enrico Bronzo

Chi rivendica la proprietà esclusiva del locale seminterrato deve fornire il titolo di acquisto perché la natura condominiale non è esclusa dall'inclusione del bene nelle tabelle condominiali come proprietà del singolo. Questa la decisione presente nell’ordinanza numero 20347 depositata ieri dalla Corte di cassazione.

Era un condòmino a rivendicare l’uso esclusivo di un locale nel seminterrato.

In merito la Cassazione ha ricordato che la natura condominiale di un bene (a prescindere se sia o meno nell’elenco dell’articolo 1117 del codice civile (parti comuni dell’edificio) deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune.

Con la conseguenza che, per vincere la natura di condominialità, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l’onere di fornire la prova di tale diritto.

A tal fine è necessario un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, né l’inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino.

Prosegue la Cassazione che la prova della natura condominiale di quel locale emergeva proprio dai documenti formati dallo stesso costruttore e che tale prova non pare possa essere sovvertita dalla «successiva condotta tenuta dall’appellante che ha accatastato il locale a proprio nome, l’ha fatto risultare di sua proprietà esclusiva nelle tabelle condominiali atteso che si tratta di circostanze che per giurisprudenza assolutamente pacifica, non risultano decisive ai fini fino a qui considerati».

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