Condominio

La delibera di spesa non è sindacabile

di Valeria Sibilio

Le assemblee condominiali sono, da sempre, un fertile terreno per polemiche tche, sovente, si trascinano in Tribunale. L’ordinanza della Cassazione 20135 del 2017 ha affrontato una diatriba che ha visto protagonisti una serie di condòmini ai quali la sentenza di primo grado aveva accettato la richiesta di annullamento di una deliberazione assembleare nella quale era stato dedotto che le spese approvate erano eccessive.

In particolare nella parte che riguardava il compenso da corrispondere all’amministratore, il rimborso delle spese anticipate dallo stesso e la somma corrisposta al custode, oltre agli importi erogati per Ici, assicurazione, e spese legali.

In secondo grado, la Corte d’appello accoglieva il ricorso del condominio, ribaltando la sentenza del Tribunale. I condòmini contrari alla delibera, perciò, ricorrevano in Cassazione deducendo che, nel complesso immobiliare, operava, in via esclusiva, una azienda alberghiera che precludeva agli altri condomini l’accesso alle loro proprietà, versava tali immobili in stato di abbandono e avrebbe dovuto sopportare l’intero pagamento dei premi assicurativi.

I condòmini contestavano che le spese approvate derivavano da un’amministrazione fittizia e non erano finalizzate alla conservazione delle parti comuni. Oltre al fatto che, per i ricorrenti, il custode non aveva svolto alcuna effettiva attività lavorativa all’interno del complesso. Inoltre, i ricorrenti denunciavano l’omesso esame del verbale d’udienza dell’ottobre 2009 nel quale il custode aveva dichiarato che, dal 2007, non svolgeva più la sua attività lavorativa nel complesso immobiliare.

Per la Cassazione il ricorso è infondato in quanto le censure si risolvono sostanzialmente in critiche della sentenza della Corte d’Appello. In particolare, rileva la Cassazione, nel merito delle delibere assembleari di condominio l’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, in quanto quest’ultima è organo sovrano della volontà dei condomini.

L’autorità giudiziaria ha il compito di limitarsi a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere assembleare. L’erogazione del compenso all’amministratore ed al custode, la stipula di un contratto d’assicurazione del fabbricato, la predisposizione di un fondo-cassa per le spese legali, risultano scelte gestorie rientranti nel potere dell’assemblea e nelle quali fa riscontro l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle relative spese.

Per la Cassazione la documentazione prodotta non consentiva di accertare l’avvenuto pagamento dell’Ici e dei premi assicurativi da parte dell’azienda alberghiera operante nel complesso immobiliare. La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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