Condominio

Valida la vendita della casa con l’amianto

di Luana Tagliolini

Il preliminare di compravendita di un immobile è valido anche se la copertura del tetto è in eternit (Corte di Cassazione, sentenza n. 15742/2017).

Due coniugi promissari acquirenti di un immobile venivano a conoscenza solo successivamente che la copertura dell’edificio in cui era ubicato l’immobile era realizzata in tale materiale. Chiedevano, quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore accusato di aver nascosto un vizio della cosa venduta e se ne chiedeva la condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.

Conclusi i giudizi di merito, la Corte d’appello ha rigettato la domanda dei coniugi perché, anche se l’eternit non era stato rimosso, non sussisteva alcun pericolo per la salute come accertato dal controllo dell’Arpa.

I promissari acquirenti proponevano ricorso in Cassazione, che ha precisato che la Corte d’appello aveva tenuto conto della pericolosità dell’amianto in generale ma l’aveva esclusa sulla base dell’accertamento eseguito dall’Arpa, che aveva verificato l’assenza di attualità del pericolo (prescrivendo solo il monitoraggio della copertura in eternit), cosicché i giudici di appello legittimamente avevano ritenuto che l’appartamento promesso in vendita fosse attualmente idoneo ai fini abitativi e che la presenza della copertura in amianto non ne diminuisse il valore in misura tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Gli stessi giudici di legittimità, inoltre, hanno affermato che il richiamo, da parte dei ricorrenti, alla legge 257/92, posta a tutela dell’ambiente e della salute, non fosse necessario, in quanto contiene il divieto, per il futuro, di commercializzare e di utilizzare materiali costruttivi in fibrocemento ma «non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni (come quella oggetto di promessa di vendita) già esistenti al momento della sua entrata in vigore» prevedendo, rispetto a tali costruzioni, solo l’obbligo dei proprietari degli immobili «di comunicare agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti che impiegano tale materiale a condizione che esse si trovino in buono stato».

Per la Cassazione, pertanto, era stato accertato che l’immobile non presentava alcun rischio per la salute e il probabile deterioramento del materiale nel corso del tempo – aspetto valutato dalla corte di appello - avrebbe potuto giustificare (in luogo della risoluzione del contratto) una «modesta riduzione del prezzo» che però, nella fattispecie, non era richiesta dai promissari acquirenti.

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