L’appaltatore deve correggere anche gli errori del progettista
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Le regole dell’arte (patrimonio anche di un’impresa meramente esecutrice) possono contrapporsi all’obbligo di eseguire fedelmente un progetto palesemente incongruo. E l’incongruità va fatta presente a committente (specie se estraneo al settore edile), progettista e direttore dei lavori, manifestando dissenso (scritto o dimostrabile con testimoni) prima di procedere all’esecuzione. Altrimenti l’appaltatore è corresponsabile dei danni, nella misura in cui è stato negligente nel non accorgersi dei problemi posti dal progetto.
Princìpi ricorrenti nei lavori edili: l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte con diligenza qualificata (articolo 1176, comma 2, del Codice civile), quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, impiegando le energie e i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività. In altri termini (Cassazione, sentenza 1981/ 2016), l’appaltatore deve adempiere la prestazione, soddisfare l’interesse del committente ed evitare possibili danni e risponde di dei danni se non segnala carenze ed errori. Non ne risponde se il committente, pur informato, gli chieda di eseguire lo stesso (Cassazione, n. 12995/2006), direttamente e totalmente condizionato e senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
Se quindi non vi è un’assoluta sovrapposizione del committente, la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche controllo e correzione degli eventuali errori di progetto (Cassazione, n. 6088/2000). Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, a fornire un’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza invocare il concorso di colpa di progettista o committente. E neppure errori nelle istruzioni del direttore dei lavori lo esimono da responsabilità, essendo egli tenuto a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo sempre uniformarsi alle regole tecniche (Cassazione, n. 2214/1975); come ad esempio quando il progettista scrive per errore «1,52 cmq» anziché «15,2 cmq» relativamente alla trazione dell’armatura (differenza ritenuta molto significativa e rilevante) nel caso di esecuzione di un muro di contenimento senza idoneo drenaggio, e quindi non realizzato a regola d’arte (Cassazione, n. 8016/2012).
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