Condominio

Il distacco dall’impianto vale come rinuncia alla lite sulle spese

di Valeria Sibilio

L'esistenza di un condominio, formato da una serie di unità immobiliari integranti porzioni di un complesso edilizio. può portare a problematiche giudiziarie legate alla ripartizione delle spese, tra condòmini, per gli impianti di fornitura dell'acqua potabile e di energia elettrica. La sentenza della Cassazione n°20138 del 2017 ha esaminato un caso iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo relative a spese condominiali dovute da un condòmino ed approvate dall'assemblea in sede di rendiconto 2013 e preventivo 2014.
Il Tribunale, confermando la sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato il ricorso motivandolo con la mancata impugnazione del condòmino della deliberazione assembleare che aveva approvato le spese oggetto di ingiunzione. Deliberazione che, specificandolo nei motivi di ricorso in Cassazione, aveva ritenuto di non impugnare in quanto, a suo dire, tra le due unità immobiliari e la villa condominiale che compongono il complesso edilizio non sussiste né condominio, né supercondominio, per cui egli stesso non si poteva ritenere un condòmino.
I motivi di ricorso vertevano, inoltre, anche sul mancato accertamento della situazione debito-credito intercorrente tra le parti e sulla seconda riconvenzionale, da lui proposta, disattesa dal Tribunale, relativa alla declaratoria di illegittimità della volturazione in capo al condominio del contratto di acqua potabile, al successivo distacco ed al risarcimento dei danni. Il condòmino riteneva che, seppur avesse accettato il distacco dell'impianto di fornitura dell'acqua, non essendo vincolato da deliberazioni di un condominio a cui non appartiene, non rinunciava alla sua tutela giudiziaria.
Per la Cassazione, non può essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, emesso su base di delibera assembleare, la questione dell'appartenenza al condominio del condòmino intimato, il quale non ha provveduto in alcun modo all'impugnazione della stessa delibera posta a sostegno dell'ingiunzione. Per gli ermellini, il giudice può con ragione considerare una rinuncia all'azione, l'accettazione del condòmino, in sede di giudizio, del distacco dall'impianto dell'acqua condominiale anche se specifica che accetta “suo malgrado” e che lo considera “furtivo”.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il condòmino a rimborsare il condominio delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

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