Condominio

Decreto ingiuntivo, in giudizio si contesta l’efficacia ma non la validità della delibera

di Valeria Sibilio

Nella intricata vita comunitaria all'interno del condominio, uno dei maggiori problemi è rappresentato dalle riunioni condominiali che, sovente, sono causa di controversie che solo una conoscenza profonda delle leggi può aiutare ad affrontare e risolvere.
La sentenza della Cassazione n° 20069 del 2017 ha giudicato il caso di un condòmino al quale la Corte d'Appello aveva respinto il ricorso , da lui proposto, contro la sentenza del Tribunale, la quale aveva parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 20 settembre 2012 - su domanda del condominio per spese condominiali ordinarie relative agli anni 2010 e 2012, nonché spese straordinarie di rifacimento del tetto e della facciata dell'edificio - condannandolo comunque al pagamento della somma di € 8.933,89, oltre interessi, e dichiarando inammissibile la querela di falso spiegata dall'opponente con riferimento al verbale assembleare del 22 maggio 2009.
La stessa Corte, inoltre, aveva disatteso anche le argomentazioni del condòmino, secondo cui egli, non avendo ricevuto comunicazione delle convocazioni né dei verbali assembleari, soltanto in sede di opposizione avrebbe potuto procedere alle relative impugnazioni.
Ricorrendo in Cassazione, il condòmino, tra i motivi del proprio ricorso, rilevava che il verbale di assemblea condominiale non fosse una prova scritta assimilabile a contratto d'opera e quindi non ammissibile ai fini dell'approvazione dei preventivi dei lavori concernenti il tetto e la facciata del fabbricato. Inoltre, contestava la mancata comunicazione deì verbali di assemblea del 18 febbraio 2011 e del 22 maggio 2009.
La Cassazione ha ritenuto di rigettare il ricorso in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese, il condominio soddisfa l'onere della prova che grava su di lui solo con il verbale con il quale l'assemblea approva le spese e dei relativi documenti. Il condòmino che si oppone non può far valere questioni relative alla validità della delibera con la quale si approva la ripartizione ma solo la sua efficacia. Inoltre, per la Corte, il Condominio aveva provato l'avvenuta comunicazione dei verbali di assemblea mediante raccomandate non consegnate per assenza del destinatario, seguite da compiuta giacenza.
La Cassazione ha perciò rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Inoltre, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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