Condominio

Con zoccoli e musica la vicina rumorosa vìola il Codice penale

di Valeria Sibilio

Nel variopinto alveare condominiale, uno dei principali motivi di litigio tra condòmini è, probabilmente, il vicino rumoroso, incurante di arrecare disturbo alla quiete pubblica. Non è semplice definire un rumore molesto, a meno che questo non superi i limiti della normale tollerabilità. La Cassazione, con sentenza 38973 del 2017 , ha dato il via libera alla condanna per una condòmina che, al piano superiore, usava gli zoccoli, spostava le sedie e teneva la musica ad alto volume, violando così l’articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Il Tribunale di primo grado aveva assolto la condomina in questione dall'accusa di aver disturbato le occupazioni ed il riposo dei condomini, al piano sottostante il suo, con schiamazzi e rumori. La Corte d'Appello, a cui i vicini avevano presentato ricorso, aveva, in parte, ribaltato la sentenza del Tribunale, condannando la condòmina al pagamento del risarcimento del danno nei confronti dei vicini sottostanti, liquidabili in euro 1.500,00 oltre alle spese sostenute nel doppio grado di giudizio. Ricorrendo in Cassazione, la condòmina aveva lamentato l'assenza della rinnovazione del dibattimento ai suoi danni. Inoltre, per la ricorrente, il reato, al momento della pronuncia, era prescritto.
Per la Cassazione, il ricorso è risultato manifestamente infondato.
Gli ermellini hanno ritenuto che, nel caso in esame, la Corte territoriale aveva evidenziato che la valutazione del Tribunale - il quale era pervenuto all'assoluzione dell'imputata perché le persone offese non avevano sentito la necessità di andare a suonare il campanello dell'abitazione della presunta disturbatrice per intavolare una discussione, oltre a non aver chiamato il 112 o 113 e a non aver chiesto il sopralluogo dell'ARPA - non era caratterizzata da solidità dell'argomentazione logica e nessuno degli argomenti spesi valeva ad escludere la fondatezza dell'accusa. L'istruttoria, al contrario, aveva permesso di acquisire più di una conferma sul contegno non incoerente dei denuncianti. Le persone offese avevano, infatti, tentato la risoluzione bonaria della questione ed avevano chiesto l'intervento della Forza Pubblica. La tesi difensiva dell'imputata, di non aver mai abitato nell'appartamento sopra quello delle persone offese, era stata smentita dai documenti prodotti agli atti, e cioè dagli esposti delle persone offese all'amministratore, dalla diffida di quest'ultimo nonché dal verbale dell'assemblea di condominio, in cui l'imputata era stata confermata come consigliere di condominio ed aveva espresso il suo dissenso all'uso del vialetto di accesso come area destinata a parcheggio.
Nel corso dell’assemblea le persone offese avevano stigmatizzato il comportamento volutamente rumoroso dell'imputata, la quale aveva dichiarato a verbale che non potevano giudicare la rumorosità all'interno dell'appartamento di sua proprietà. Con missiva, l'amministratore le aveva inviato diffida scritta nella quale dichiarava di aver ricevuto segnalazioni in merito agli intollerabili rumori provenienti dalla sua proprietà da un numero significativo di condomini. La Corte territoriale ha quindi ritenuto pienamente attendibili le deposizioni delle persone offese che avevano riferito con abbondanza di particolari, e senza contraddizioni, gli atti di grave disturbo posti in essere dall'imputata e consistiti nel provocare rumori insopportabili al momento del rientro nell'abitazione di notte, battendo zoccoli o stivali sul pavimento, tenendo la musica ad alto volume e muovendo tavoli e sedie.
La Cassazione ha ritenuto, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, condannando la condòmna rumorosa al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché delle spese sostenute dalle parti civili liquidate in complessivi euro 893,00 oltre ad accessori di legge e spese generali al 15%.

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