Condominio

Le riunioni consecutive delle assemblee condominiali

di Anna Nicola

L'ultima parte dell'art. 66 disp. Att. c.c. (rubricato “L'avviso di convocazione e le riunioni consecutive”) così dispone: « (...) L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi». Un tema già svilppato il 23 giugno scorso sul Quotidiano Condominio ma che merita ulteriori approfondimenti.
Quanto detto concerne la stessa assemblea che si sussegue nel tempo, in modo da assicurare lo svolgimento dell'incontro di condominio in termini brevi. L'assemblea è unica ma spezzettata nel tempo. Si tratta di più riunioni, più incontri della medesima assemblea. Gli aventi diritto vengono convocati con un unico avviso nel quale sono indicate, oltre al luogo, alla data e all'ora della prima seduta, anche le ulteriori date ed ore dell'eventuale seduta successiva, sua prosecuzione. Naturalmente la convocazione deve specificare gli argomenti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare. E' sempre la stessa riunione che prosegue. Anche se è indicato che l'amministratore può fissare più riunioni consecutive, il prosieguo della norma specifica e corregge che è la stessa assemblea che viene protratta. L'amministratore deve indicare, nell'avviso di convocazione, che la chiusura della “prima” riunione viene prevista per una certa ora e che se per quell'ora gli argomenti posti all'ordine del giorno non sono stati tutti analizzati, discussi e decisi, la medesima riunione viene sospesa. Essa continua, come prosieguo della precedente, alla data e all'ora indicate nell'unico iniziale avviso di indizione assembleare. L'avviso di convocazione non deve indicare il luogo di prosecuzione di questo secondo incontro, dando per scontato che la sede è la stessa della prima riunione. Ciò lo si desume dalla norma, che tace sul punto.
Sebbene la disposizione in commento indichi che vi possono essere più prosecuzioni della stessa riunione, si spera che ciò non venga di fatto attuato, potendo questa modalità operativa durare parecchio tempo. Inoltre l'avviso di convocazione può risultare di non facile lettura, considerando che – come insegna la prassi - nello stesso è fissata di norma anche la data della seconda convocazione per il caso in cui la prima non raggiunga il quorum costitutivo ex art. 1136 c.c.
La chiusura della norma non è felice. A una veloce lettura, potrebbe sembrare che i quorum della prima frazione dell'assemblea vanno a coprire anche le successive. Così tuttavia non potrebbe essere per i quorum deliberativi, al più per quelli costitutivi. Non è detto tuttavia che chi presenzia alla prima riunione riesca a essere presente anche alla seconda. Per essi ci si chiede se non sia opportuno che dal verbale risulti la volontà dei condomini intervenuti nella prima sede di farsi considerare compresi anche in quelle che verranno tenute dopo. La materiale assenza tuttavia non permette di esprimere l'opinione e il voto in merito agli argomenti da deliberare. Quanto detto potrebbe creare problemi ai fini del calcolo dei quorum deliberativi: se la presenza nella prima riunione di un certo condomino va a coprire l'assenza dello stesso condomino nella seconda seduta manca comunque la sua espressione di voto sui singoli argomenti che vengono affrontati in quest'ultima sede. In conclusione, poiché è sempre la stessa assemblea, pur se proseguita in successive riunione, si ritiene che i quorum costitutivi devono essere rispettosi delle maggioranze legislativamente previste per la prima convocazione e per la presenza dei condomini per singola riunione. Tutte le riunioni qualificabili come assemblea di prima convocazione richiedono il rispetto del quorum costitutivo di quest'ultima. L'indicazione finale dell'“assemblea validamente costituita” pare far ritenere tuttavia che la presenza dei condomini nel primo incontro vale anche per la prosecuzione dell'assemblea.
I quorum deliberativi dipendono dagli argomenti da trattare e decidere, indipendentemente da quale sia la sede in cui vengono decisi: essi non variano in ragione della “prima” o la “seconda” riunione, dipendendo solo dall'oggetto della deliberazione. In merito occorre verificare le maggioranze richieste per l'assemblea di prima convocazione.
La norma non fa distinzione tra assemblea di prima e di seconda convocazione: la prosecuzione delle riunioni in altre date vale per entrambe le riunioni di condominio.

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