Condominio

La prescrizione per i danni decorre da quando si scopre il «vizio»

di Selene Pascasi

Se l’opera appaltata è affetta da vizi occulti, o comunque non immediatamente conoscibili, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dal giorno in cui i condòmini, a prescindere da una verifica tecnica al riguardo, ne abbiano preso conoscenza. Lo sancisce la sesta Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14199/2017.

Fulcro della discussione, la richiesta di alcuni condòmini tesa ad ottenere la condanna di un imprenditore al risarcimento dei danni provocati dalla non corretta esecuzione di una serie di lavori di ristrutturazione del loro stabile. A difettare, in particolare, erano gli interventi di copertura del fabbricato e quelli inerenti la facciata dell’immobile, per effetto dei quali si erano verificate copiose infiltrazioni.

Il Tribunale accoglie la domanda dei proprietari e l’impresario la appella, adducendo sia l’indisponibilità, per la corretta esecuzione dei lavori, di alcune parti del bene, che la tardiva denuncia dei vizi. La Corte di secondo grado, però, boccia l’impugnazione e conferma la prima decisione: la difesa dell’appaltatore era del tutto generica, non avendo specificato né a quali porzioni non avesse potuto accedere, né in che modo ciò gli avesse impedito di portare a termine l’incarico. Respinto anche il rilievo basato sul ritardo dei condòmini nel lamentarsi dei difetti. La tempestività della denuncia, infatti, ribadiscono i giudici, va valutata in riferimento alla data in cui il committente si sia reso conto dell’esistenza dei vizi. Momento che, nel caso concreto, coincideva con il deposito della relazione tecnica.

L’imprenditore, convinto della propria posizione, non si arrende e porta il caso in Cassazione, ma le sorti del processo non cambiano e, ancora una volta, a vincere sono i proprietari degli appartamenti.

Va abbracciata, anche per i giudici di legittimità (viene citata anche la sentenza della stessa Cassazione 26233/2013), la tesi per cui, in tema di appalto, «ove l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia», ai sensi dell’articolo 1667, comma 3, del Codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi «la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque avvenuta, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato».

La prescrizione, quindi, non può scattare con la consegna dell’opera, ma con la scoperta dei vizi. Ebbene, nella fattispecie, la prescrizione della garanzia, a conti fatti, appariva maturata, conteggiando il tempo intercorso tra la notifica dell’ultimo atto interruttivo della prescrizione e la notifica della citazione. In primo grado, però, l’impresario non l’aveva eccepita, decadendo da ogni facoltà. Queste le ragioni del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione.

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