Condominio

Il suonatore di strada disturba la quiete pubblica

di Patrizia Maciocchi

Disturbo della quiete pubblica per il violoncellista di strada che suona oltre i limiti consentiti dalle norme disposte dal regolamento comunale per gli artisti di strada.
La Corte di cassazione (sentenza 34780/2017) respinge il ricorso del musicista che, oltre a “sforare” negli orari, aveva utilizzato anche un impianto di amplificazione vietato a chi si esibisce “on the road”. Per lui era scattata un'ammenda di 100 euro per il reato di disturbo all'occupazione e al riposo delle persone, come previsto dall'articolo 659, comma 2, del Codice penale, che punisce chi esercita un mestiere rumoroso senza rispettare le regole.
Doppi vetri contro il rumore
Al musicista, che si era esibito a Roma nella centralissima piazza San Silvestro, la parte civile (un condomino che abita nella zona) aveva chiesto anche il risarcimento dei danni: ovvero le spese sostenute per installare i doppi vetri e isolarsi, in modo da non sentire il suono del violoncello. Una pretesa che secondo i giudici si rivela fondata, visto che la sostituzione degli infissi era stata eseguita proprio in coincidenza con le contestazioni mosse al musicista, il quale aveva invece negato l'esistenza di un collegamento tra le sue esibizioni e i lavori alle finestre.
Violazioni reiterate
Inutile per il ricorrente mettere in discussione l'attendibilità della persona offesa, in assenza di altri “reclami” nei suoi confronti da parte di abitanti, negozianti o passanti, e di rilevazioni della soglia del rumore. La Suprema corte – richiamando la giurisprudenza in materia – ricorda infatti che in sede di legittimità non si può mettere in discussione la credibilità del teste, analizzata dai giudici di merito, se questi l'hanno considerato attendibile senza contraddirsi. Nel caso esaminato, inoltre, il testimone era stato supportato dal barbiere di zona e contro il violoncellista c'erano anche un paio di multe già collezionate per aver suonato in orari proibiti (un “abuso” commesso per più giorni).
Le violazioni avevano quindi fatto ricadere la condotta nel raggio d'azione del Codice penale, articolo 659, comma 2, perché per i giudici non c'era stato un semplice illecito amministrativo (ex articolo 10, comma 2, legge 447/95). Una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie (penale e amministrativa), nel caso dell'esercizio di un mestiere rumoroso, si verifica solo nell'ipotesi in cui siano stati semplicemente superati i valori limite stabiliti dai criteri della legge quadro, senza rumori generati anche da altre fonti. Nella fattispecie in questione, dunque, la meno grave sanzione amministrativa era esclusa sia dall'uso dell'amplificatore, sia dal mancato rispetto degli orari imposti agli artisti di strada.
Le regole comunali
Andato in soffitta il codice Rocco, che prevedeva “tolleranza zero” nei confronti di quanti si esibivano nella pubblica via (considerandoli “straccioni e saltimbanchi”), i Comuni hanno stabilito tempi, modi e luoghi per esercitare l'arte a cielo aperto. Dai madonnari ai “fachiri”, dai giocolieri ai mangiafuoco, chiunque può esibirsi, osservando però alcune regole, come ad esempio quella di restare nel perimetro dei marciapiedi. Dall'elenco degli artisti di strada, le amministrazioni comunali hanno di recente “estromesso” gli esoterici lettori di carte o di mani, ora considerati a tutti gli effetti commercianti, e dunque tenuti a pagare l'occupazione del suolo pubblico.

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