Condominio

Tar Piemonte: sì alla pubblicità in casella

di Roberta Zanino

I Comuni non hanno titolo ad intervenire per limitare l’introduzione dei volantini pubblicitari nelle cassette della posta dei condomìni.

È quanto ha affermato il Tar Piemonte nella sentenza n. 742/2017 , con la quale ha annullato le disposizioni del regolamento di polizia urbana di un Comune piemontese che consentivano la distribuzione di volantini mediante consegna a mano e/o inserimento completo nella cassetta della posta soltanto in alcuni giorni della settimana e vietavano di introdurli nelle cassette dove era espressamente evidente la volontà di non ricevere volantini (come la scritta «no volantini»), comminando sanzioni per gli autori delle violazioni.

Il Tar Piemonte, in linea con pronunce di altri Tribunali amministrativi, ha ritenuto che l’amministrazione comunale non disponga di poteri autorizzatori relativi all’attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Si tratta infatti di un’attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l’iniziativa economica.

Nessuna restrizione può essere giustificata ai sensi del Dlgs 59/2010, che limita l’esercizio delle attività economiche in caso di motivi imperativi di interesse generale. Infatti gli effetti indesiderati del volantinaggio non creano un tale disagio collettivo da giustificare restrizioni all’attività economica.

Al proposito si può aggiungere che, considerato che le buche della posta nei condomìni sono nell’androne, ben difficilmente si potrebbe comunque configurare una violazione del decoro urbano. Diversa questione si potrebbe porre per il volantinaggio stradale effettuato sulla pubblica via, e quindi con prevedibili ripercussioni in tema di decoro urbano.

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