Condominio

Bombe d’acqua e allagamenti: il Comune paga il 50% del risarcimento

di Valeria Sibilio

I cambiamenti climatici sono ormai una realtà riconosciuta e l'impatto del fenomeno sulla realtà quotidiana assume l'aspetto bipolare di forti siccità e di violenti nubifragi. Aspetto che incide anche nelle problematiche che animano spesso l'universo condominiale. Come nel caso, giunto in Cassazione (sentenza 18856 del 2017 ) , nel quale un temporale aveva provocato l'allagamento di strade e, di conseguenza, anche di un locale interrato adibito ad autorimessa e deposito, invaso da acqua mista a fango.
Chiamato in causa dal proprietario del locale, il Comune del paese vittima del nubifragio veniva condannato dalla Corte d'appello al risarcimento, in favore del proprietario, per i danni subiti dalle strutture murarie del locale. Nel ricorso in Cassazione, il Comune riteneva che la Corte di merito, diversamente dal giudice di prime cure, non avesse tenuto conto del fatto che il temporale apparteneva a quella categoria di fenomeni meteorologici brevissimi ma di inaudita intensità, imprevedibili ed incontrollabili, chiamate, anche seppur erroneamente, “bombe d'acqua” e che provocano effetti devastanti. Per il Comune, la Corte di merito aveva escluso la possibilità che le modifiche urbanistiche avvenute nella zona e le condizioni di scarsa manutenzione della rete di fogna bianca avessero potuto concorrere nella produzione dei danni subiti dall'attore, ipotizzando, per questo, un concorso di colpa nella misura del 50%.
La Cassazione, con sentenza 18856 del 2017 , ha ritenuto che tali motivazioni, fossero in parte inammissibili e in parte infondate, trattandosi di affermazioni non seguite da alcuna dimostrazione e sprovviste di puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione. Nel merito, la Corte ha affermato che custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa. Nel caso in questione, il Comune era tenuto a dimostrare di aver mantenuto una condotta diligente in merito alla manutenzione ed alla pulizia delle strade, e che le piogge fossero state talmente intense da causare gli allagamenti verificatisi. La Corte di merito ha, perciò, osservato che se il Comune avesse assolto ai propri obblighi come custode, l'evento dannoso, malgrado la eccezionale violenza delle precipitazioni, avrebbe assunto una consistenza ampiamente inferiore. Inoltre, la eccezionalità delle piogge non può integrare il caso fortuito, non essendosi risolta in un fattore causale di efficacia esclusiva tale da interrompere la operatività, nel processo di produzione dell'evento, delle cause preesistenti imputabili al Comune. La Corte, perciò, ha rigettato il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©