L'esperto rispondeCondominio

Box esclusi dalle spese se non coinvolti dai lavori

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

Dovendosi ristrutturare un intero condominio, mi trovo alle prese con un intervento di riqualificazione energetica all'involucro dell'edificio, ossia con la realizzazione di un cappotto termico.In realtà la realizzazione di un cappotto è sì un'opera di riqualificazione energetica, ma è anche un'opera di ristrutturazione delle facciate, quindi di parti condominiali comuni a tutti. Vorrei sapere se anche i box auto, che sono esterni su un lato dell'edificio, e che ovviamente non sono dotati di impianti di riscaldamento/condizionamento, debbano partecipare a questa spesa in ragione dei loro millesimi di proprietà, oppure se vada divisa la spesa inerente alla parte propriamente legata alla ristrutturazione (intonaco, tinteggiature, ponteggi, eccetera) da quella inerente alla parte termicamente funzionale (pannelli coibenti).

Si ritiene che, nel caso di specie, ricorra il principio ex articolo 1123, comma 3, del Codice civile: «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».La Corte di cassazione già da tempo ha stabilito che, nel condominio degli edifici, la comproprietà delle parti comuni indicate dall'articolo 1117 Codice civile e, più in generale, che servono per l'esistenza e l'uso delle singole proprietà immobiliari, alla quale si lega l'obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che il comma 1 dell'articolo 1123 del Codice civile pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell'uso), ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale - e, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale - con le singole unità (piani o porzioni di piano) in proprietà individuale dell'immobile. Per cui le cose, i servizi e gli impianti necessari per l'esistenza e l'uso delle unità immobiliari di una parte soltanto dell'edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unità) e non ai proprietari delle unità immobiliari dell'altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che è il presupposto necessario del diritto di comunione. Ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, devono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale del comma 3 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui, quando un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (Cassazione civile, sezione II, 2 febbraio 1995, n. 1255; nel caso in esame, è stato negato che i proprietari dei box contenuti in un immobile che, benché posto all'interno del perimetro condominiale delimitato da un muro di cinta, era separato dall'edificio con le unità abitative, dovessero concorrere alle spese di manutenzione della facciata di questo edificio).Se anche per il corpo di fabbrica dove sono situati i box auto sono previste la tinteggiatura e altre opere di rifacimento della facciata, i condòmini proprietari di questi box dovranno partecipare a queste spese; mentre saranno esentati per quelle relative al cosiddetto "cappotto", se non verrà eseguito anche sul loro corpo di fabbrica tale intervento.

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