L'esperto rispondeCondominio

Regolamento e data del consuntivo

di Pierantonio Lisi

La domanda

Il “Regolamento contrattuale” del condominio (allegato al rogito del 1978) prevede:
A) ...“L'esercizio finanziario si chiude annualmente al 30 maggio, tuttavia l'Amministratore è autorizzato a ritardare la compilazione del rendiconto per non più di 60 gg. per eliminare eventuali residui attivi e passivi”...
B) ...“Assemblea ordinaria: entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, l'Amministratore deve convocare l'assemblea con avviso scritto diramato a tutti i condomini almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione”...
Domanda: a quale norma “obbligatoriamente” l'Amministratore deve attenersi per la presentazione del consuntivo?

Il regolamento di condominio - dispone l'articolo 1138 Codice civile - può contenere norme relative all'amministrazione, ossia alla gestione. Legittimamente, dunque, può stabilire una data di “chiusura dell'esercizio finanziario”. La conseguenza sarà che l'amministratore, per il primo anno, dovrà presentare, con tutta probabilità, un rendiconto relativo a un periodo di propria gestione inferiore all'anno. Si ammette pacificamente, inoltre, che il regolamento di condominio possa imporre all'amministratore tempi più stretti rispetto a quelli legali per la predisposizione del rendiconto e per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvarlo, tanto più che l'art. 1130 del Codice civile non è richiamato dall'articolo 1138 Codice civile tra le norme che il regolamento di condominio non può derogare. È proprio quanto si registra nel caso esposto dal lettore, in cui l'amministratore deve predisporre il rendiconto entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio e convocare l'assemblea chiamata ad approvarlo entro tre mesi, anziché entro il termine legale di 180 giorni. A ragione, invece, sarebbe da ritenere contraria alla legge la norma del regolamento che concedesse all'amministratore tempi ancora più ampi di quelli stabiliti dalla legge.

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