Condominio

Animali, le emissioni moleste possono configurare un reato

(Agf Creative)

di Valeria Sibilio

Esalazioni moleste: un problema classico nelle problematiche legate all'universo condominiale. Quando queste sono legate a possibili odori sgradevoli provenienti dalla presenza di un animale domestico, allora può entrare in gioco anche il codice penale. Nel caso affrontato dalla Cassazione ( sentenza 35566/2017 ) , le esalazioni moleste hanno avuto origine dalle deiezioni canine distribuite nel giardino confinante con quello dei proprietari del cane, due coniugi in regime di separazione dei beni. Il Tribunale aveva condannato questi ultimi alla pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di euro 200 di ammenda ciascuno, per il reato di cui agli articoli 110 e 674 del Codice penale. Articoli che prevedono una pena verso coloro che gettano o versano in un luogo di pubblico transito o privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone provocando emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti. Tale pena è estesa a coloro i quali concorrono nel medesimo reato.

Ricorrendo in Cassazione, i due coniugi hanno chiesto l'annullamento della sentenza, motivando tale richiesta con la violazione di diversi articoli del codice penale, tra i quali quello che non valutava il fatto che i cani erano di proprietà esclusiva del marito. La Cassazione, con sentenza 35566 del 2017 , annullava, senza rinvio, la sentenza del Tribunale in quanto il reato ascritto agli imputati si doveva ritenere estinto per avvenuta prescrizione.

Gli ermellini, valutando i motivi del ricorso ai fini delle statuizioni civili (riconoscendo quindi la legittimità del danno subito dal vicino e relativo risarcimento), hanno ritenuto infondati i primi due motivi procedurali. Infatti la parte importante della sentenza è proprio quella in cui la Cassazione ha ritenuto corrette le valutazioni sentenziate dal Tribunale, legate al «getto pericoloso di cose» per il quale la contravvenzione è configurabile anche nel caso di emissioni moleste olfattive, non escludendo la responsabilità della moglie per l'evidente superamento della soglia di tollerabilità delle esalazioni legate alle deiezioni ed alla cattiva pulizia dei tre cani.

Dopo di che la Cassazione non ha potuto fare altro che annullare la sentenza in quanto era maturata la prescrizione del reato, essendo trascorsi cinque anni dalla data di commissione del fatto.

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