L'esperto rispondeCondominio

Il consuntivo si presenta entro 180 giorni

Pierantonio Lisi

La domanda

Come va interpretato il punto n. 10 dell'articolo 1130 del Codice civile? L'assemblea deve effettivamente tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure l'amministratore deve presentare il consuntivo entro quel termine, ma la data fissata per l'assemblea può essere successiva ai 180 giorni?

La disposizione citata dal lettore dispone che l'amministratore deve «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». Si ritiene, stando alla lettera della norma, che entro questo termine sia sufficiente che l'amministratore rediga il rendiconto e convochi l'assemblea, e non anche che l'assemblea si svolga. D'altra parte, non sembra corretto nemmeno sul piano sistematico ritenere che il termine per la predisposizione del rendiconto possa coincidere con il termine entro il quale deve tenersi l'assemblea convocata per l'approvazione. Significherebbe che l'amministratore può rifiutarsi di rendere conoscibili ai condòmini i documenti di cui si compone il rendiconto ancora in fase di elaborazione, che l'amministratore potrebbe ultimare anche lo stesso giorno fissato per l'assemblea. Appare preferibile ritenere che, una volta ultimato il rendiconto, l'amministratore convochi l'assemblea, consentendo ai condòmini di eseguire ogni verifica prima della stessa. L'amministratore che, poi, fissasse per la riunione una data irragionevolmente lontana commetterebbe una grave irregolarità.

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