Condominio

Niente lavoro gratuito tra moglie e marito in portineria

di Vincenzo Di Domenico

Cosa succede se il coniuge del portiere si rende disponibile per svolgere gratuitamente alcune attività nel condominio? Si configura un rapporto di lavoro in nero, assolutamente da evitare.

Non è raro che, all’interno del condominio, il marito o la moglie del portiere collabori con lui, in virtù di un legame affettivo e solidaristico proprio del contesto familiare, oppure per la semplice volontà di rendersi utile. Ciò si verifica soprattutto quando i due coniugi, anziché vivere altrove, abitano nell’alloggio condominiale. Tale collaborazione, che nasce in buona fede, è invece da evitare perché non solo sottrae al portiere un lavoro che contrattualmente è di sua competenza ma anche perché configura un rapporto di lavoro gratuito - e di conseguenza non ammesso dalla legge – tra il parente che si sostituisce al portiere e il condominio stesso.

Pur trattandosi di piccoli lavoretti (è il caso del convivente della portiera che si offre di cambiare la lampadina fulminata di un pianerottolo) si può parlare di lavoro nero, (con l’amministratore e il condominio sanzionato pesantemente) perseguibile penalmente, perché non c’è accordo formale tra le parti (condominio e prestatore d’opera) e non è previsto alcun tipo di compenso economico. Nemmeno se la moglie del portiere fosse titolare di un’impresa di pulizia, che la rendesse esperta del settore, sarebbe lecito un suo apporto gratuito nel condominio.

Inoltre, non va trascurato che, quando il rapporto di lavoro si intreccia con la vita privata, non sempre fila tutto liscio: per fare un esempio, la Sentenza di Cassazione n. 1833/2009 accoglieva il ricorso della ex partner di un imprenditore la quale, finita la relazione tra i due, aveva rivendicato il trattamento economico derivante dal lavoro che fino ad allora aveva svolto a titolo gratuito nell’impresa; lo stesso potrebbe essere rivendicato nei confronti del condominio, da parte magari della ex-moglie del portiere che per un certo periodo abbia svolto le mansioni spettanti al marito.

Cosa dovrà fare quindi l’amministratore che si accorga che il portiere delega alla moglie la pulizia delle scale? Il consiglio è di prendere subito le distanze, con una lettera di diffida rivolta al portiere, in cui gli viene comunicato il divieto di farsi sostituire da qualsiasi altra persona nelle sue mansioni. Qualora il portiere continuasse a farsi sostituire, allora sarà il caso di intraprendere un iter di sanzioni disciplinari nei suoi confronti.

Se, però, l’amministratore e l’assemblea fossero d’accordo nel coinvolgimento sul posto di lavoro della moglie del portiere Mario Rossi, si potrà correre ai ripari, inquadrandone l’attività: in tal caso, il portiere titolare firmerà una lettera in cui rinuncerà, ad esempio, alla pulizia scale (e alla relativa indennità economica), mentre la moglie firmerà un contratto di lavoro subordinato con il condominio, che avrà come oggetto la pulizia delle scale.

Poniamo invece l’ipotesi che il portiere debba essere sostituito durante un periodo di assenza tutelata (ferie, malattia, infortunio…) e proponesse la moglie al suo posto: ciò sarebbe fattibile, ma anche in tal caso andrà respinta qualsiasi offerta di lavoro gratuito e si dovrà stipulare con la coniuge un contratto subordinato, a tempo determinato, che copra i giorni di assenza del lavoratore titolare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©