L’errore nella tabella è annullabile con la delibera
I criteri che disciplinano la suddivisione delle spese condominiali sono stabiliti dall'art. 1123 cc. Questo stabilisce, al primo comma un principio generale in base al quale “le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Se, pertanto l'assemblea ha approvato, nel 2015, una tabella millesimale che ripartisce gli oneri del garage secondo la rispettiva quota di proprietà essa deve ritenersi la fonte dalla quale trarre la regola per la corretta distribuzione degli oneri tra i proprietari.
Quanto alla eventuale rifusione delle spese sostenute dal condomino sulla base del previgente, errato, criterio di ripartizione in base ai posti auto, nell'escludere tale eventualità, occorre avere riguardo a una recente sentenza della Corte di Cassazione (1898/2017). La Corte ritiene annullabile e non nulla la deliberazione che distribuisce i costi di manutenzione in misura paritaria tra gli interessarti e non in ragione dei millesimi di proprietà.
Pur rimanendo fermo il principio in base al quale sono nulle le delibere derogatorie ai criteri legali di ripartizione delle spese adottate senza il consenso della totalità dei proprietari del garage, occorre tenere conto che nel caso di specie piuttosto più che una scelta derogatoria all'applicazione dei predetti criteri, sembra quindi rilevare un'errata applicazione dei medesimi. In questo caso l a delibera era semplicemente annullabile, come tale contestabile nel termine di trenta giorni dalla sua adozione/comunicazione. Se la delibera non è stata impugnata essa è da ritenersi vincolante per tutti i condomini, anche se assenti o dissenzienti. La mancata impugnazione nel termine previsto dalla legge ha sanato definitivamente ogni invalidità e il contenuto della delibera non può più essere messo in discussione.
Costituisce infine libera facoltà del condomino riportare la questione dinanzi all`associazione, benché da quanto esposto sembra che all'amministratore non possa avanzarsi grave contestazione in ordine al suo operato.