Condominio

Caduta in cortile, va provata la colpa del condominio

di Raffaello Stendardi

Chi intende agire nei confronti del condominio per danni causati da beni o parti comuni, ha l’onere di dimostrate l’esistenza di un nesso causale tra la “cosa” e l’evento dannoso; prova particolarmente rigorosa nell’ipotesi in cui la cosa che si ritiene essere causa del danno sia «inerte» (come il pavimento di un porticato). Questo il principio espresso dalla decima sezione del Tribunale di Milano con la sentenza 3139/2017.

La decisione riguarda un giudizio di risarcimento danni instaurato da una signora che sosteneva di essere scivolata su una lastra di ghiaccio sulla pavimentazione sottostante un porticato condominiale (quindi , come sottolinea il Tribunale, una parte comune su cui grava la responsabilità del condominio in qualità di custode).

La sentenza prosegue richiamando principi già espressi anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 25029/2008) , secondo cui l’articolo 2051 del Codice civile «individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva», esclusa solamente dal caso fortuito, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno inevitabile e imprevedibile.

Ciò posto, rimane a carico della parte, che agisce in giudizio per ottenere un risarcimento, l’onere di provare il nesso causale fra la cosa e l’evento dannoso. Prova particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un «dinamismo interno» alla cosa (come lo scoppio della caldaia), bensì richieda che, al modo di essere della “cosa” fonte del danno, di per sé statica e inerte, si unisca l’agire umano e in particolare quello del danneggiato.

Tale è proprio il caso di una caduta su di una lastra di ghiaccio sul suolo condominiale. Un teste, sentito nel corso del giudizio, non aveva tuttavia confermato di aver visto cadere la signora ma di averla solo trovata a terra. Inoltre, viste le temperature nella giornata, il giudice ha ritenuto inverosimile la presenza di ghiaccio sul suolo, assumendo che la caduta potesse essere attribuita anche ad un movimento maldestro dell’attrice. E ha respinto la domanda risarcitoria.

Un caso simile è stato recentemente deciso dalla Corte di Cassazione (ordinanza 2256/2017) che ha, da un lato, ribadito il principio che il caso fortuito vale ad escludere la responsabilità del custode e, dall’altro, precisato che ove sia accertato, in «mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento».

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